Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35238/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35238/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35238/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FENU NATASCIA nato a CORREGGIO il 24/03/1992 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; La Corte di appello di Trento, con sentenza in data 26 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Rovereto in data 27 maggio 2021 nei confronti Fenu Natascia, in relazione al reato di truffa continuata. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della prova della responsabilità dell'imputata, contiene censure in fatto, estranee alla cognizione del giudice di legittimità, che attengono a questioni già ampiamente vagliate dalla Corte di appello, che in particolare alle pagine 6 e 7 ha sottolineato come la colpevolezza della prevenuta a titolo di concorso dovesse logicamente desumersi dalla sicura riferibilità alla Fenu della carta Postepay su cui le vittime delle truffe avevano versato gli ingiusti profitti, in assenza di alcuna plausibile ricostruzione alternativa degli episodi da parte della stessa;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35238/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della prova della responsabilità dell'imputata, contiene censure in fatto, estranee alla cognizione del giudice di legittimità, che attengono a questioni già ampiamente vagliate dalla Corte di appello, che in particolare alle pagine 6 e 7 ha sottolineato come la colpevolezza della prevenuta a titolo di concorso dovesse logicamente desumersi dalla sicura riferibilità alla Fenu della carta Postepay su cui le vittime delle truffe avevano versato gli ingiusti profitti, in assenza di alcuna plausibile ricostruzione alternativa degli episodi da parte della stessa;

Parole chiave

Generato dall'IA
abuso di carte-chèques chèque postale prova di pagamento falsificazione di valori di bollo ufficiali fornitore di servizi di pagamento truffa in materia di credito
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FENU NATASCIA nato a CORREGGIO il 24/03/1992 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Trento, con sentenza in data 26 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Rovereto in data 27 maggio 2021 nei confronti Fenu Natascia, in relazione al reato di truffa continuata. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della prova della responsabilità dell'imputata, contiene censure in fatto, estranee alla cognizione del giudice di legittimità, che attengono a questioni già ampiamente vagliate dalla Corte di appello, che in particolare alle pagine 6 e 7 ha sottolineato come la colpevolezza della prevenuta a titolo di concorso dovesse logicamente desumersi dalla sicura riferibilità alla Fenu della carta Postepay su cui le vittime delle truffe avevano versato gli ingiusti profitti, in assenza di alcuna plausibile ricostruzione alternativa degli episodi da parte della stessa;

Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena, è manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice a pagina 7 ha congruamente negato le generiche, in ragione dell'assenza di resipiscenza o di altri elementi positivamente valutabili (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489) ed escluso pertanto una riduzione della sanzione, peraltro fissata in misura prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres