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Ordinanza — n. 35235/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35235/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35235/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLINO ANIELLO nato a CARDITO il 01/03/1954 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 19 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli nord in data 12 marzo 2019 nei confronti di Pellino Aniello, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello alle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata ha congruamente motivato l'esclusione della particolare tenuità della ricettazione sulla base della natura del bene ricettato, peraltro recante un importo non minimo, che risulta ancor più giustificata alla luce della richiamata negativa personalità del prevenuto (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154 e da ultimo, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35235/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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circostanze attenuanti carenza di sostanza economica motivazione nel merito motivi di rigore ricompensa ristrettezza finanziaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLINO ANIELLO nato a CARDITO il 01/03/1954 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 19 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli nord in data 12 marzo 2019 nei confronti di Pellino Aniello, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello alle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata ha congruamente motivato l'esclusione della particolare tenuità della ricettazione sulla base della natura del bene ricettato, peraltro recante un importo non minimo, che risulta ancor più giustificata alla luce della richiamata negativa personalità del prevenuto (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154 e da ultimo, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340);

Rritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente