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Ordinanza — n. 35233/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35233/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35233/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTONE PAOLO nato a NAPOLI il 06/10/1977 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 4 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina in data 2 novembre 2021 nei confronti di Martone Paolo, in relazione al reato di truffa. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, contengono censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, che attengono ad un profilo già adeguatamente vagliato con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha difatti logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dalla sicura riferibilità a questi della Postepay su cui era confluito l'ingiusto profitto corrisposto dalla vittima della frode, senza che fosse riscontrato un utilizzo della carta da parte di terzi;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 35233/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489), così escludendo anche una riduzione della sanzione, peraltro fissata in misura di gran lunga inferiore alla media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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abuso di carte-chèques mezzo di pagamento pagamento in mano di terzi azione creditoria chèque postale delegazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTONE PAOLO nato a NAPOLI il 06/10/1977 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 4 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina in data 2 novembre 2021 nei confronti di Martone Paolo, in relazione al reato di truffa. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, contengono censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, che attengono ad un profilo già adeguatamente vagliato con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha difatti logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dalla sicura riferibilità a questi della Postepay su cui era confluito l'ingiusto profitto corrisposto dalla vittima della frode, senza che fosse riscontrato un utilizzo della carta da parte di terzi;

Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, oltre all'evidente genericità, è manifestamente infondata, in quanto alle pagine 2 e 3 il secondo giudice ha congruamente escluso l'esimente, in ragione della non minima gravità del fatto, tenuto conto della somma conseguita e dei danni patiti dalla persona offesa e per altro verso ha negato le circostanze attenuanti generiche, stante il precedente da cui è gravato l'imputato e l'assenza di elementi positivamente valutabili (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02;

Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489), così escludendo anche una riduzione della sanzione, peraltro fissata in misura di gran lunga inferiore alla media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il