Ordinanza — n. 35227/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIONE ELISABETTA nato a NAPOLI il 09/08/1965 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 15 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 26 novembre 2019 nei confronti di Maione Elisabetta, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta per vizio di motivazione il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello a pagina 4 ha congruamente argomentato il diniego del beneficio, sulla base del precedente penale per il quale era stato già concesso senza sortire alcun effetto, così escludendo la formulazione della prognosi di cui all'art. 164 cod. pen. in termini positivi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 164 cod. pen; Ordinanza — n. 35227/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIONE ELISABETTA nato a NAPOLI il 09/08/1965 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 15 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 26 novembre 2019 nei confronti di Maione Elisabetta, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta per vizio di motivazione il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello a pagina 4 ha congruamente argomentato il diniego del beneficio, sulla base del precedente penale per il quale era stato già concesso senza sortire alcun effetto, così escludendo la formulazione della prognosi di cui all'art. 164 cod. pen. in termini positivi;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente