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Ordinanza — n. 35226/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35226/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35226/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESCI ONOFRIO nato a MESSINA il 16/05/1975 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale, in data 21/03/2022, aveva riconosciuto ONOFRIO ALESCI responsabile del reato di cui agli artt. 56, 61 n. 10 e 629 cod. pen. e, con la recidiva specifica e reiterata, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità: si sostiene, infatti, che "... il ricorrente non ha posto in essere la condotta di cui viene accusato e per la quale è stato ingiustamente ritenuto penalmente responsabile" (cfr., pag. 1 del ricorso) e che alla condanna si era pervenuti in forza di una errata valutazione delle emergenze istruttorie quali, in particolare, la deposizione della persona offesa rispetto alla quale non sarebbero stati considerati altri - non indicati - elementi di valutazione; il motivo è, pertanto, confezionato in termini non consentiti finendo per riproporre, in questa sede, una alternativa lettura delle emergenze istruttorie in vista di una diversa ricostruzione della vicenda senza riuscire ad evidenziare dei profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione effettivamente deducibili in questa sede;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35226/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 61 n. 10 e 629 cod. pen. e, con la recidiva specifica e reiterata, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità: si sostiene, infatti, che "... il ricorrente non ha posto in essere la condotta di cui viene accusato e per la quale è stato ingiustamente ritenuto penalmente responsabile" (cfr., pag. 1 del ricorso) e che alla condanna si era pervenuti in forza di una errata valutazione delle emergenze istruttorie quali, in particolare, la deposizione della persona offesa rispetto alla quale non sarebbero stati considerati altri - non indicati - elementi di valutazione; il motivo è, pertanto, confezionato in termini non consentiti finendo per riproporre, in questa sede, una alternativa lettura delle emergenze istruttorie in vista di una diversa ricostruzione della vicenda senza riuscire ad evidenziare dei profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione effettivamente deducibili in questa sede;

Parole chiave

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menomazione psichica perizia psichiatrica insufficiente facoltà di astenersi dal testimoniare incapacità di discernimento prove psichiatriche assenza di persecuzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESCI ONOFRIO nato a MESSINA il 16/05/1975 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale, in data 21/03/2022, aveva riconosciuto ONOFRIO ALESCI responsabile del reato di cui agli artt. 56, 61 n. 10 e 629 cod. pen. e, con la recidiva specifica e reiterata, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità: si sostiene, infatti, che "... il ricorrente non ha posto in essere la condotta di cui viene accusato e per la quale è stato ingiustamente ritenuto penalmente responsabile" (cfr., pag. 1 del ricorso) e che alla condanna si era pervenuti in forza di una errata valutazione delle emergenze istruttorie quali, in particolare, la deposizione della persona offesa rispetto alla quale non sarebbero stati considerati altri - non indicati - elementi di valutazione; il motivo è, pertanto, confezionato in termini non consentiti finendo per riproporre, in questa sede, una alternativa lettura delle emergenze istruttorie in vista di una diversa ricostruzione della vicenda senza riuscire ad evidenziare dei profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione effettivamente deducibili in questa sede;

è sufficiente ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima:

a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801); ritenuto che il secondo motivo, con cui la difesa deduce il difetto di motivazione per la mancata adozione di una perizia psichiatrica, si risolve, in realtà, nella affermata non condivisione della decisione della Corte di appello che, dal canto suo, non ha affatto omesso di prendere in esame la documentazione prodotta dalla difesa (cfr., pag. 5 della sentenza) giudicandola tuttavia inidonea orientare verso una diagnosi di incapacità di intendere e di volere dell'imputato il quale, dal canto suo, si era sempre mostrato ben consapevole delle proprie azioni e delle relative conseguenze; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,