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Ordinanza — n. 35225/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35225/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35225/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO CIRO nato a NAPOLI il 22/07/1973 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo partenopeo, in data 28/02/2018, aveva riconosciuto CIRO ORLANDO responsabile dei delitti di trasferimento fraudolento di beni e di falso in atto pubblico per induzione e, con la ritenuta continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che, con il primo motivo del ricorso, la difesa deduce violazione processuale con riferimento all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., è manifestamente infondato: la Corte di appello, infatti, non ha omesso di prendere in esame i motivi aggiunti con cui la difesa aveva sollecitato la rinnovazione della istruttoria dibattimentale alla luce della (nel frattempo intervenuta) assoluzione del coimputato, separatamente giudicato; ha tuttavia, correttamente, fatto presente che i motivi nuovi, per essere ammissibili, devono comunque essere collegati al motivo principale che, nel caso di specie, aveva avuto ad oggetto solo ed esclusivamente la recidiva, le attenuanti generiche e la dosimetria della pena (cfr., tra le tante, Sez. 6 - , n. 5447 del 06/10/2020, Paun, Rv. 280783 - 01, in cui la Corte, laddove ve ne fosse stato bisogno, ha ribadito che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dovendosi ritenere afferente a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario, e quello inerente la configurabilità di un'aggravante, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35225/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 603, comma 2, cod. proc. pen., è manifestamente infondato: la Corte di appello, infatti, non ha omesso di prendere in esame i motivi aggiunti con cui la difesa aveva sollecitato la rinnovazione della istruttoria dibattimentale alla luce della (nel frattempo intervenuta) assoluzione del coimputato, separatamente giudicato; ha tuttavia, correttamente, fatto presente che i motivi nuovi, per essere ammissibili, devono comunque essere collegati al motivo principale che, nel caso di specie, aveva avuto ad oggetto solo ed esclusivamente la recidiva, le attenuanti generiche e la dosimetria della pena (cfr., tra le tante, Sez. 6 - , n. 5447 del 06/10/2020, Paun, Rv. 280783 - 01, in cui la Corte, laddove ve ne fosse stato bisogno, ha ribadito che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dovendosi ritenere afferente a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario, e quello inerente la configurabilità di un'aggravante, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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remissione della pena revisione della sentenza penale adeguamento della pena restituzione in pristino attenuazione libera della pena abbandono del procedimento penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO CIRO nato a NAPOLI il 22/07/1973 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo partenopeo, in data 28/02/2018, aveva riconosciuto CIRO ORLANDO responsabile dei delitti di trasferimento fraudolento di beni e di falso in atto pubblico per induzione e, con la ritenuta continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che, con il primo motivo del ricorso, la difesa deduce violazione processuale con riferimento all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., è manifestamente infondato: la Corte di appello, infatti, non ha omesso di prendere in esame i motivi aggiunti con cui la difesa aveva sollecitato la rinnovazione della istruttoria dibattimentale alla luce della (nel frattempo intervenuta) assoluzione del coimputato, separatamente giudicato; ha tuttavia, correttamente, fatto presente che i motivi nuovi, per essere ammissibili, devono comunque essere collegati al motivo principale che, nel caso di specie, aveva avuto ad oggetto solo ed esclusivamente la recidiva, le attenuanti generiche e la dosimetria della pena (cfr., tra le tante, Sez. 6 - , n. 5447 del 06/10/2020, Paun, Rv. 280783 - 01, in cui la Corte, laddove ve ne fosse stato bisogno, ha ribadito che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dovendosi ritenere afferente a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario, e quello inerente la configurabilità di un'aggravante, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023