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Ordinanza — n. 35220/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35220/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35220/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA l sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ZORAN nato il 05/06/1972 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale del capoluogo emiliano in data 19/01/2021, ha concesse le circostanze attenuanti generiche ed ha rideterminato la pena nei confronti di ZORAN AHMETOVIC che era stato riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt.110 e 648 bis cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso è del tutto distonico rispetto alla decisione impugnata lamentando la , difesa l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, al contrario, la Corte di appello, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto ed applicato, pervenendo infatti alla conseguente riduzione della pena rispetto a quella che era stata inflitta in primo grado; rilevato che il secondo motivo del ricorso, con cui la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 133 cod. pen., è assolutamente generico e non tiene conto del contenimento della pena in termini assolutamente prossimi al minimo edittale; va ribadito che la graduazione della pena, in tutte le sue componenti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'ha esercitata, sia per fissare la pena base che per l'aumento operato per la continuazione, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., risultando perciò non consentita le la censura che nel giudizio di cassazione miri, di fatto, ad una nuova valutazione della sua congruità e la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr., tra le tante.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 35220/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda motivi di cassazione gravità della pena sanzione sostitutiva alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
271243); ed è assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA l sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ZORAN nato il 05/06/1972 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale del capoluogo emiliano in data 19/01/2021, ha concesse le circostanze attenuanti generiche ed ha rideterminato la pena nei confronti di ZORAN AHMETOVIC che era stato riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt.110 e 648 bis cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso è del tutto distonico rispetto alla decisione impugnata lamentando la , difesa l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, al contrario, la Corte di appello, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto ed applicato, pervenendo infatti alla conseguente riduzione della pena rispetto a quella che era stata inflitta in primo grado; rilevato che il secondo motivo del ricorso, con cui la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 133 cod. pen., è assolutamente generico e non tiene conto del contenimento della pena in termini assolutamente prossimi al minimo edittale; va ribadito che la graduazione della pena, in tutte le sue componenti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'ha esercitata, sia per fissare la pena base che per l'aumento operato per la continuazione, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., risultando perciò non consentita le la censura che nel giudizio di cassazione miri, di fatto, ad una nuova valutazione della sua congruità e la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr., tra le tante.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ed è assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;

Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/20