Ordinanza — n. 35219/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUILLACI CONCETTA FRANCESCA nato a MILANO il 10/02/1978 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ravenna, in data 16/10/2019, aveva riconosciuto CONCETTA FRANCESCA SQUILLACI responsabile dei reati di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo A), e 81 cpv. cod. pen., 55 comma 9, D.Ivo n. 231/2007 (capo B) e, con la recidiva specifica, reiterata infraquinquennale, l'aveva condannata alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso deduce illogicità della motivazione con riguardo alla omessa qualificazione del fatto nella ipotesi "lieve" contemplata dall'art. 648 cod. pen. sulla scorta di elementi di valutazione di cui la Corte ha tenuto conto e che, con motivazione del tutto esaustiva e congrua, ha tuttavia giudicato recessivi rispetto alla complessiva entità dei prelievi (per quasi 3.000 euro) e della loro stessa reiterazione; questa Corte ha più volte ribadito che, ai fini della valutazione del fatto "lieve" nella ipotesi di ricettazione di carte di credito e di pagamento non è rilevante il valore venale della "res" quanto il suo valore strumentale, che consente al titolare di effettuare molteplici atti di acquisto a pagamento differito e non può, pertanto, essere ritenuto modesto (cfr., Sez. 4, n. 24648 del 03/03/2015, Bortoletto, Rv. 263724 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 648 cod. pen, art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 35219/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. (capo A), e 81 cpv. cod. pen., 55 comma 9, D.Ivo n. 231/2007 (capo B) e, con la recidiva specifica, reiterata infraquinquennale, l'aveva condannata alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso deduce illogicità della motivazione con riguardo alla omessa qualificazione del fatto nella ipotesi "lieve" contemplata dall'art. 648 cod. pen. sulla scorta di elementi di valutazione di cui la Corte ha tenuto conto e che, con motivazione del tutto esaustiva e congrua, ha tuttavia giudicato recessivi rispetto alla complessiva entità dei prelievi (per quasi 3.000 euro) e della loro stessa reiterazione; questa Corte ha più volte ribadito che, ai fini della valutazione del fatto "lieve" nella ipotesi di ricettazione di carte di credito e di pagamento non è rilevante il valore venale della "res" quanto il suo valore strumentale, che consente al titolare di effettuare molteplici atti di acquisto a pagamento differito e non può, pertanto, essere ritenuto modesto (cfr., Sez. 4, n. 24648 del 03/03/2015, Bortoletto, Rv. 263724 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUILLACI CONCETTA FRANCESCA nato a MILANO il 10/02/1978 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ravenna, in data 16/10/2019, aveva riconosciuto CONCETTA FRANCESCA SQUILLACI responsabile dei reati di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo A), e 81 cpv. cod. pen., 55 comma 9, D.Ivo n. 231/2007 (capo B) e, con la recidiva specifica, reiterata infraquinquennale, l'aveva condannata alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso deduce illogicità della motivazione con riguardo alla omessa qualificazione del fatto nella ipotesi "lieve" contemplata dall'art. 648 cod. pen. sulla scorta di elementi di valutazione di cui la Corte ha tenuto conto e che, con motivazione del tutto esaustiva e congrua, ha tuttavia giudicato recessivi rispetto alla complessiva entità dei prelievi (per quasi 3.000 euro) e della loro stessa reiterazione; questa Corte ha più volte ribadito che, ai fini della valutazione del fatto "lieve" nella ipotesi di ricettazione di carte di credito e di pagamento non è rilevante il valore venale della "res" quanto il suo valore strumentale, che consente al titolare di effettuare molteplici atti di acquisto a pagamento differito e non può, pertanto, essere ritenuto modesto (cfr., Sez. 4, n. 24648 del 03/03/2015, Bortoletto, Rv. 263724 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 Il Cons