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Ordinanza — n. 35217/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35217/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35217/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MINGUZZI LORIS nato a BOLOGNA il 17/12/1966 MINGUZZI KEVIN nato a BOLOGNA il 21/09/1996 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35217/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MINGUZZI LORIS nato a BOLOGNA il 17/12/1966 MINGUZZI KEVIN nato a BOLOGNA il 21/09/1996 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione concorso materiale di reati condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale concorso di motivi di sospensione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MINGUZZI LORIS nato a BOLOGNA il 17/12/1966 MINGUZZI KEVIN nato a BOLOGNA il 21/09/1996 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 13 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara, pronunciata il 29 ottobre 2019, che aveva condannato Minguzzi Loris e Minguzzi Kevin alle pene ritenute di giustizia per il reato di tentata truffa. Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi presentati con un solo atto, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il delitto contestato, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. poiché, fermo restando che nessuna censura sull'individuazione dei profili di penale responsabilità degli imputati era stata dedotta con l'atto di appello, i ricorrenti si limitano a eccepire doglianze generiche e prive di nesso critico con il percorso argonnentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4