Cassation Court dismisses appeal on criminal conviction for credit card misuse and theft due to inadmissibility of generic mitigation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for the exclusion of photographic evidence due to alleged poor quality and requested generic mitigating circumstances, which the lower court had already addressed in its reasoning. The Supreme Court ruled that the appeal was fundamentally inadmissible because the lower court had sufficiently motivated its decision on the appellant's personality and recidivism, rendering the specific request for mitigation irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When an appeal is inadmissible due to the manifest unfoundedness or genericity of complaints, the lower court's prior motivation on the defendant's personality and recidivism remains valid, and the principle of contradiction is deemed not to have intervened, precluding the court from activating its own powers to consider new facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTE GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 02/01/1955 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui, in data 4.2.2021., il Tribunale di Ravenna aveva riconosciuto GIUSEPPE FONTE responsabile dei fatti di utilizzo indebito di carta di credito o di pagamento di cui ai capi a) e c) della rubrica e del delitto di furto (così riqualificati i fatti contestati in termini di ricettazione) di cui ai capi b) e d) della rubrica e lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito al riconoscimento fotografico, si risolve, in realtà, in una contestazione di merito sulla attendibilità della prova alla luce della (asserita ma non comprovata) scarsa qualità del "frames" estratti dalle immagini video che avevano immortalato il ricorrente prelevare il denaro dalla cassa Bancomat utilizzando le tessere sottratte poco prima alle persone offese; la Corte di appello ha dato conto, in maniera puntuale, che il Fonte era stato riconosciuto da tre ufficiali di PG che avevano riferito in aula di aver visionato i "frannes" e che le foto estratte erano "nitide" del ricorrente (cfr., pag. 2); rilevato che, con il secondo motivo, la difesa lamenta la omessa considerazione della richiesta difensiva, avanzata con memoria depositata in data 17.6.2022, di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: il motivo è tuttavia inammissibile in quanto la Corte ha comunque diffusamente motivato in merito alla personalità del ricorrente argomentando a tal proposito in punto di recidiva (cfr., pag. 3); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che l'inammissibilità del ricorso rende non rilevante la sopravvenuta procedibilità a querela dei delitti di furto per cui è intervenuta condanna nella sentenza qui impugnata dovendo trovare applicazione il principio che fu affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del D.
L.vo. 10 aprile 2018, n. 36 (cfr., Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551) quando si era ribadito che la "pendenza" del processo, cui consegue l'obbligo del giudice di rilevare, anche in sede di legittimità, il difetto di querela, è legata alla corretta instaurazione del contraddittorio che, come è noto, non può dirsi intervenuta in presenza di un ricorso inammissibile non soltanto per ragioni di natura formale ma, anche, per la manifesta infondatezza o genericità delle doglianze (cfr., Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 01;
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01), con conseguente impossibilità, da parte del giudice di attivare i propri poteri cognitivi anche di natura officiosa.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/