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Ordinanza — n. 35215/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as defense raised evidence issues under Art. 192 instead of Art. 606(c) procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35215/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by two defendants inadmissible, upholding the lower court's conviction for crimes under the Penal Code. The defense argued a violation of Article 192 of the Code of Criminal Procedure regarding evidence adequacy but failed to cite specific logical flaws in the reasoning. The court ruled that evidence insufficiency cannot be raised under Article 192 as a ground for nullity and must instead be framed as a defect in the judgment's motivation under Article 606(c).

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.: Insufficiency of evidence cannot be raised under Art. 192 as a ground for nullity; such arguments must be framed as defects in the judgment's motivation under Art. 606(c) or (e).

Parole chiave

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inadmissibility appeal evidence insufficiency Art. 192 procedural code Art. 606(c) violation defect in motivation censura dell'apprezzamento delle prove inutilizzabilità delle prove illecite atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
(capo D), e li aveva di conseguenza condannati alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che, con l'unico motivo dell'unico ricorso, la difesa degli imputati deduce violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod.
Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
ma finendo, in realtà, per proporre rilievi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
ma finendo, in realtà, per proporre rilievi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett.
art. 192 cod. proc. pen
(capo D), e li aveva di conseguenza condannati alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che, con l'unico motivo dell'unico ricorso, la difesa degli imputati deduce violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924
(cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924; Sez.
Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153
266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153); non è infatti possibile la violazione dell'art.
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BANDI SANDRO ANGELO nato a VIGEVANO il 08/04/1961 VILLA PAOLO MARIO DOMENICO nato a CILAVEGNA il 11/03/1953 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; # n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pavia, in data 11/03/2022, aveva riconosciuto SANDRO ANGELO BANDI e PAOLO MARIO DOMENICO VILLA responsabili dei reati di cui agli artt. di cui agli artt. 81, 110 e 640 cod. pen. (capo A) e artt. 110, 494 cod. pen. (capo D), e li aveva di conseguenza condannati alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che, con l'unico motivo dell'unico ricorso, la difesa degli imputati deduce violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e, nonostante la "intestazione" della rubrica, senza spendere alcuna parola circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

è allora appena il caso di ribadire che non è consentito articolare il ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ma finendo, in realtà, per proporre rilievi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153); non è infatti possibile la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. con argomenti concernenti la inadeguatezza delle prove acquisite, on essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 Il Co