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Ordinanza — n. 35214/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35214/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35214/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADDED RAMMI nato il 14/12/1999 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Firenze ha riformato, parzialmente, rideterminando la pena inflitta all'imputato, la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo toscano, in data 10/12/2020, aveva riconosciuto RAMMI HADDED responsabile del reato di rapina aggravata in concorso; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, la difesa deduce la omessa acquisizione di una prova decisiva da parte del giudice di primo grado: il motivo è inammissibile perché non risulta che la questione fosse stata sollevata con l'atto di appello in cui si era lamentata la omessa considerazione delle dichiarazioni dell'imputato, la qualificazione giuridica del fatto, con particolare riferimento alla aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 -bis cod. pen., alla aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., al calcolo della pena ed al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35214/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 628, comma 3, n. 3 -bis cod. pen., alla aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., al calcolo della pena ed al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione ritiro della querela penale attenuazione della pena allegazioni insufficientemente motivate permesso di promuovere un procedimento penale aggravamento della pena
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADDED RAMMI nato il 14/12/1999 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze ha riformato, parzialmente, rideterminando la pena inflitta all'imputato, la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo toscano, in data 10/12/2020, aveva riconosciuto RAMMI HADDED responsabile del reato di rapina aggravata in concorso; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, la difesa deduce la omessa acquisizione di una prova decisiva da parte del giudice di primo grado: il motivo è inammissibile perché non risulta che la questione fosse stata sollevata con l'atto di appello in cui si era lamentata la omessa considerazione delle dichiarazioni dell'imputato, la qualificazione giuridica del fatto, con particolare riferimento alla aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 -bis cod. pen., alla aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., al calcolo della pena ed al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 Il Consigliere Esten