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Ordinanza — n. 35209/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35209/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35209/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHABBAR EL MOSTAFA nato il 24/02/1986 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo pugliese, in data 30/03/2022, aveva riconosciuto GHABBAR EL MOSTAFA responsabile dei reati di cui agli artt. 628 commi primo e secondo cod. pen. (capo A) e artt. 81, 61 n. 2 e 582 cod. pen. (capo B) e lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in relazione all'art. 628 cod. pen. è formulato in termini non consentiti in quanto il ricorrente propone tale vizio con riguardo alla insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; in tal modo, tuttavia, lungi dal delineare un vizio di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed in effetti, ai fini della deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale; tanto premesso, è appena il caso di ribadire che questa Corte, proprio in tema di rapina, ha avuto modo di spiegare che la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 35209/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 628 commi primo e secondo cod. pen. (capo A) e artt. 81, 61 n. 2 e 582 cod. pen. (capo B) e lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in relazione all'art. 628 cod. pen. è formulato in termini non consentiti in quanto il ricorrente propone tale vizio con riguardo alla insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; in tal modo, tuttavia, lungi dal delineare un vizio di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed in effetti, ai fini della deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale; tanto premesso, è appena il caso di ribadire che questa Corte, proprio in tema di rapina, ha avuto modo di spiegare che la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina risarcimento alle vittime di reati risarcimento per atto illecito tentata rapina aggressione fisica reati violenti

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
(capo B) e lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in relazione all'art. 628 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHABBAR EL MOSTAFA nato il 24/02/1986 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo pugliese, in data 30/03/2022, aveva riconosciuto GHABBAR EL MOSTAFA responsabile dei reati di cui agli artt. 628 commi primo e secondo cod. pen. (capo A) e artt. 81, 61 n. 2 e 582 cod. pen. (capo B) e lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in relazione all'art. 628 cod. pen. è formulato in termini non consentiti in quanto il ricorrente propone tale vizio con riguardo alla insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; in tal modo, tuttavia, lungi dal delineare un vizio di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed in effetti, ai fini della deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale; tanto premesso, è appena il caso di ribadire che questa Corte, proprio in tema di rapina, ha avuto modo di spiegare che la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod. pen.

è integrata da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con uno strumento atto allo scopo, ma anche in qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (cfr., tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307;

Sez. 2, Sentenza n. 3366 del 18/12/2012, Fadda Mereu, Rv. 255199; Sez. 2 - , Sentenza n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini Massimo, Rv. 279587; Sez. 2 - , Sentenza n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli Giovanni, Rv. 279813); rilevato che il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato dal momento che, a fronte della pacifica intempestività della offerta risarcitoria, siffatta condotta è stata comunque valutata positivamente dal giudice di prime cure ai fini del riconoscimento delle concesse attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata recidiva e sulla congruità della pena inflitta ai sensi dell'art. 133 cod. pen.); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom