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Ordinanza — n. 35208/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35208/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35208/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUARINO NUNZIO nato il 26/10/1970 AMORUSO MANUEL nato a BOLLATE il 29/11/1988 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale del capoluogo lombardo, resa in data 27/01/2021, ha rideterminato la pena inflitta a MANUEL AMORUSO ed a NUNZIO GUARINO riconosciuti responsabili, in concorso con tale Nunzio Guarino, dei delitti loro rispettivamente o in concorso ascritti; ritenuto che l'unico motivo dei due ricorsi, con cui le difese deducono vizio di motivazione sulla pena determinata, per i fatti qui giudicati, in aumento, per la ritenuta continuazione con quelli già giudicati con precedenti sentenze della stessa Corte meneghina, è manifestamente infondato e, prima ancora, generico, avendo lamentato un presunto difetto di motivazione senza allegare alcunché circa la eventuale eccessività dell'aumento e, dunque, prospettare un reale interesse alla impugnazione sul punto (cfr., (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35208/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 che, significativamente, in motivazione, hanno richiamato Sez. 2 - , n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117 — 01, secondo cui, in tema di determinazione della pena, è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il "quantum" dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aggravamento della pena modificazione delle conclusioni reiterazione di reati penali motivi di cassazione maggiorazione dissuasiva riesame dell'entità pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUARINO NUNZIO nato il 26/10/1970 AMORUSO MANUEL nato a BOLLATE il 29/11/1988 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale del capoluogo lombardo, resa in data 27/01/2021, ha rideterminato la pena inflitta a MANUEL AMORUSO ed a NUNZIO GUARINO riconosciuti responsabili, in concorso con tale Nunzio Guarino, dei delitti loro rispettivamente o in concorso ascritti; ritenuto che l'unico motivo dei due ricorsi, con cui le difese deducono vizio di motivazione sulla pena determinata, per i fatti qui giudicati, in aumento, per la ritenuta continuazione con quelli già giudicati con precedenti sentenze della stessa Corte meneghina, è manifestamente infondato e, prima ancora, generico, avendo lamentato un presunto difetto di motivazione senza allegare alcunché circa la eventuale eccessività dell'aumento e, dunque, prospettare un reale interesse alla impugnazione sul punto (cfr., (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 che, significativamente, in motivazione, hanno richiamato Sez. 2 - , n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117 — 01, secondo cui, in tema di determinazione della pena, è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il "quantum" dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 Il C