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Ordinanza — n. 35207/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35207/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35207/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBI FEDERICO nato a MILANO il 22/12/1998 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;RITENUTO IN FATTO E La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il GUP presso .0 il Tribunale del capoluogo lombardo, in data 28/06/2022, aveva riconosciuto FEDERICO COLOMBI responsabile dei fatti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate a lui ascritti, riqualificato quello di cui al capo C) ai sensi dell'art. 455 cod. pen., lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che con il primo motivo di ricorso la difesa deduce violazione di legge con riguardo alla sussistenza della aggravante delle "più persone riunite" contestata e ritenuta dal primo giudice sul delitto di cui al capo A) della rubrica: la censura è manifestamente infondata alla luce della ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito che hanno dato conto, in maniera non contraddetta dalla difesa, della presenza, contestuale, dei due cui la persona offesa si era rivolta al fine di farsi restituire il resto consegnato a fronte della banconota falsa, a nulla rilevando che il soggetto sconosciuto non avesse intrapreso alcuna iniziativa violenta nei confronti della medesima essendo sufficiente, invece, la sua presenza, avvertita dalla vittima; rilevato che il secondo motivo del ricorso, con cui la difesa lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla contestata e ritenuta aggravante, è manifestamente infondato avendo la Corte argomentato sul punto (cfr., pag.

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 35207/2023 — snpen · Corte di Cassazione: in termini che appaiono assolutamente esaustivi; è, d'altra parte, consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5579 del 26.9.2013, Sub; Sez. 6, n. 6866 del 25.11.2006, Alesci; Sez. 1, n. 3232 del 13.1.1994, Palmisano); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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truffa aggravata riciclaggio di denaro aggravato falsificazione di monete altri capi d'accusa favoreggiamento circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBI FEDERICO nato a MILANO il 22/12/1998 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il GUP presso .0 il Tribunale del capoluogo lombardo, in data 28/06/2022, aveva riconosciuto FEDERICO COLOMBI responsabile dei fatti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate a lui ascritti, riqualificato quello di cui al capo C) ai sensi dell'art. 455 cod. pen., lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che con il primo motivo di ricorso la difesa deduce violazione di legge con riguardo alla sussistenza della aggravante delle "più persone riunite" contestata e ritenuta dal primo giudice sul delitto di cui al capo A) della rubrica: la censura è manifestamente infondata alla luce della ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito che hanno dato conto, in maniera non contraddetta dalla difesa, della presenza, contestuale, dei due cui la persona offesa si era rivolta al fine di farsi restituire il resto consegnato a fronte della banconota falsa, a nulla rilevando che il soggetto sconosciuto non avesse intrapreso alcuna iniziativa violenta nei confronti della medesima essendo sufficiente, invece, la sua presenza, avvertita dalla vittima; rilevato che il secondo motivo del ricorso, con cui la difesa lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla contestata e ritenuta aggravante, è manifestamente infondato avendo la Corte argomentato sul punto (cfr., pag.

6) in termini che appaiono assolutamente esaustivi; è, d'altra parte, consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5579 del 26.9.2013, Sub; Sez. 6, n. 6866 del 25.11.2006, Alesci; Sez. 1, n. 3232 del 13.1.1994, Palmisano); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023