Ordinanza — n. 35205/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATERINO VINCENZO nato a AVERSA il 02/08/1981 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; n La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Fermo, in data 24/06/2020, aveva riconosciuto VINCENZO CATERINO responsabile del delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in merito alla mancata ammissione di un teste mai escusso in precedenza, è manifestamente infondato e, in realtà, formulato in termini non consentiti avendo la Corte territoriale motivato (cfr., pagg. 4-5) sulla richiesta difensiva con argomentazioni rispetto alle quali il ricorso si pone in termini di mera contrapposizione polemica non riuscendo ad evidenziare profili di violazione di legge ovvero di (pur non denunziato) vizio di motivazione; rilevato che il secondo motivo del ricorso è, a sua volta, del tutto aspecifico lamentando la difesa la mancata riqualificazione del fatto - contestato come tentata estorsione - nella fattispecie contemplata dall'art. 368 cod. pen. sulla scorta di elementi fattuali in realtà non pertinenti a siffatta difforme ricostruzione giuridica e, per altro verso, alla luce di considerazioni di natura meramente congetturale; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 368 cod. pen; Ordinanza — n. 35205/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56 e 629 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in merito alla mancata ammissione di un teste mai escusso in precedenza, è manifestamente infondato e, in realtà, formulato in termini non consentiti avendo la Corte territoriale motivato (cfr., pagg. 4-5) sulla richiesta difensiva con argomentazioni rispetto alle quali il ricorso si pone in termini di mera contrapposizione polemica non riuscendo ad evidenziare profili di violazione di legge ovvero di (pur non denunziato) vizio di motivazione; rilevato che il secondo motivo del ricorso è, a sua volta, del tutto aspecifico lamentando la difesa la mancata riqualificazione del fatto - contestato come tentata estorsione - nella fattispecie contemplata dall'art. 368 cod. pen. sulla scorta di elementi fattuali in realtà non pertinenti a siffatta difforme ricostruzione giuridica e, per altro verso, alla luce di considerazioni di natura meramente congetturale; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATERINO VINCENZO nato a AVERSA il 02/08/1981 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; n
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Fermo, in data 24/06/2020, aveva riconosciuto VINCENZO CATERINO responsabile del delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in merito alla mancata ammissione di un teste mai escusso in precedenza, è manifestamente infondato e, in realtà, formulato in termini non consentiti avendo la Corte territoriale motivato (cfr., pagg. 4-5) sulla richiesta difensiva con argomentazioni rispetto alle quali il ricorso si pone in termini di mera contrapposizione polemica non riuscendo ad evidenziare profili di violazione di legge ovvero di (pur non denunziato) vizio di motivazione; rilevato che il secondo motivo del ricorso è, a sua volta, del tutto aspecifico lamentando la difesa la mancata riqualificazione del fatto - contestato come tentata estorsione - nella fattispecie contemplata dall'art. 368 cod. pen. sulla scorta di elementi fattuali in realtà non pertinenti a siffatta difforme ricostruzione giuridica e, per altro verso, alla luce di considerazioni di natura meramente congetturale; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 Il C