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Ordinanza — n. 35203/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35203/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35203/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRELLI LUCIANO nato a SAN SEVERO il 02/02/1973 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 6 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini in data 18 giugno 2020 nei confronti di Ferrelli Luciano, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma) cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che a pagina 5 ha difatti congruamente escluso la particolare tenuità della ricettazione sulla base della tipologia del bene ricettato e della negativa personalità del prevenuto (sul punto, Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154 e da ultimo, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35203/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma) cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che a pagina 5 ha difatti congruamente escluso la particolare tenuità della ricettazione sulla base della tipologia del bene ricettato e della negativa personalità del prevenuto (sul punto, Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154 e da ultimo, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340);

Parole chiave

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cognizione del ricorso per cassazione controllo della commisurazione della pena lesione della personalità motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRELLI LUCIANO nato a SAN SEVERO il 02/02/1973 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 6 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini in data 18 giugno 2020 nei confronti di Ferrelli Luciano, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma) cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che a pagina 5 ha difatti congruamente escluso la particolare tenuità della ricettazione sulla base della tipologia del bene ricettato e della negativa personalità del prevenuto (sul punto, Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154 e da ultimo, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340);

Considerato che la seconda doglianza, che lamenta la mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondata, in quanto la Corte di appello a pagina 6 ha ampiamente evidenziato come il delitto in questione fosse caratterizzato da un maggiore disvalore, nonché abilità realizzativa, alla luce dei plurimi precedenti penali, anche della stessa indole ed espressivo dell'indifferenza del prevenuto rispetto alle condanne passate, così giustificando il riconoscimento dell'aggravante; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del