Ordinanza — n. 35201/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCENO' CALOGERO nato a SAN CATALDO il 05/01/1990 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo, in data 19/05/2021, aveva riconosciuto CALOGERO MARCENÒ responsabile dei delitti di cui agli artt. 640 cod. pen. (capo A) e 629 cod. pen. (capo B) sicché, con la recidiva reiterata infraquinquennale di cui all'art. 99 cod. pen., lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da profili di evidente illogicità e congruamente motivata (cfr., in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) alla luce del principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 640 cod. pen, art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 35201/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen. (capo A) e 629 cod. pen. (capo B) sicché, con la recidiva reiterata infraquinquennale di cui all'art. 99 cod. pen., lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da profili di evidente illogicità e congruamente motivata (cfr., in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) alla luce del principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCENO' CALOGERO nato a SAN CATALDO il 05/01/1990 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo, in data 19/05/2021, aveva riconosciuto CALOGERO MARCENÒ responsabile dei delitti di cui agli artt. 640 cod. pen. (capo A) e 629 cod. pen. (capo B) sicché, con la recidiva reiterata infraquinquennale di cui all'art. 99 cod. pen., lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da profili di evidente illogicità e congruamente motivata (cfr., in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) alla luce del principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 Il Consi