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Ordinanza — n. 35201/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35201/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35201/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCENO' CALOGERO nato a SAN CATALDO il 05/01/1990 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo, in data 19/05/2021, aveva riconosciuto CALOGERO MARCENÒ responsabile dei delitti di cui agli artt. 640 cod. pen. (capo A) e 629 cod. pen. (capo B) sicché, con la recidiva reiterata infraquinquennale di cui all'art. 99 cod. pen., lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da profili di evidente illogicità e congruamente motivata (cfr., in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) alla luce del principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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artt. 640 cod. pen, art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 35201/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen. (capo A) e 629 cod. pen. (capo B) sicché, con la recidiva reiterata infraquinquennale di cui all'art. 99 cod. pen., lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da profili di evidente illogicità e congruamente motivata (cfr., in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) alla luce del principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione circostanze attenuanti prova insufficiente dell'aggravamento clinico motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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artt. 640 cod. pen
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo, in data 19/05/2021, aveva riconosciuto CALOGERO MARCENÒ responsabile dei delitti di cui agli artt. 640 cod. pen.
art. 99 cod. pen
(capo B) sicché, con la recidiva reiterata infraquinquennale di cui all'art. 99 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCENO' CALOGERO nato a SAN CATALDO il 05/01/1990 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo, in data 19/05/2021, aveva riconosciuto CALOGERO MARCENÒ responsabile dei delitti di cui agli artt. 640 cod. pen. (capo A) e 629 cod. pen. (capo B) sicché, con la recidiva reiterata infraquinquennale di cui all'art. 99 cod. pen., lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da profili di evidente illogicità e congruamente motivata (cfr., in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) alla luce del principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 Il Consi