Ordinanza — n. 35197/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUZZI ROBERTO nato a BOLOGNA il 23/12/1960 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Modena, in data 28/11/2018, aveva riconosciuto ROBERTO TRUZZI responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. e, con la recidiva specifica reiterata, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce erronea applicazione della recidiva e vizio motivazionale sul punto, è precluso in quanto la questione non era stata dedotta con l'atto di appello e risulta essere stata proposta per la prima volta dinanzi a questa Corte; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza alla contestata aggravante, è inammissibile poiché con l'atto di appello la richiesta aveva avuto ad oggetto il riconoscimento delle attenuanti medesime (pacificamente peraltro ritenute dal primo giudice) e non già l'esito del giudizio di valenza su cui, pertanto, la Corte non doveva e non poteva motivare; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35197/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 640 cod. pen. e, con la recidiva specifica reiterata, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce erronea applicazione della recidiva e vizio motivazionale sul punto, è precluso in quanto la questione non era stata dedotta con l'atto di appello e risulta essere stata proposta per la prima volta dinanzi a questa Corte; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza alla contestata aggravante, è inammissibile poiché con l'atto di appello la richiesta aveva avuto ad oggetto il riconoscimento delle attenuanti medesime (pacificamente peraltro ritenute dal primo giudice) e non già l'esito del giudizio di valenza su cui, pertanto, la Corte non doveva e non poteva motivare; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUZZI ROBERTO nato a BOLOGNA il 23/12/1960 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Modena, in data 28/11/2018, aveva riconosciuto ROBERTO TRUZZI responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. e, con la recidiva specifica reiterata, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce erronea applicazione della recidiva e vizio motivazionale sul punto, è precluso in quanto la questione non era stata dedotta con l'atto di appello e risulta essere stata proposta per la prima volta dinanzi a questa Corte; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza alla contestata aggravante, è inammissibile poiché con l'atto di appello la richiesta aveva avuto ad oggetto il riconoscimento delle attenuanti medesime (pacificamente peraltro ritenute dal primo giudice) e non già l'esito del giudizio di valenza su cui, pertanto, la Corte non doveva e non poteva motivare; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 Il Cons