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Ordinanza — n. 35195/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35195/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35195/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO GIUSEPPE nato il 01/11/1966 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato (riducendo la pena) la sentenza con cui il Tribunale di Rimini, in data 10/04/2018, aveva riconosciuto GIUSEPPE DI MAURO responsabile del reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635 comma 2 cod. pen., in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. ribadendo come, con l'atto di appello, avesse insistito sulla circostanza secondo cui l'autovettura danneggiata non sarebbe in realtà mai uscita dalla sfera di vigilanza del proprietario, è manifestamente infondato e, comunque, non consentito: da questo punto di vista, infatti, la difesa introduce e fonda la propria doglianza su una circostanza fattuale su cui la Corte di appello ha adeguatamente motivato (cfr., pag. 2 della sentenza) in termini che risultano del tutto coerenti con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (cfr., Sez. 5 - , n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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art. 635 comma 2 cod. pen; Ordinanza — n. 35195/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 635 comma 2 cod. pen., in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. ribadendo come, con l'atto di appello, avesse insistito sulla circostanza secondo cui l'autovettura danneggiata non sarebbe in realtà mai uscita dalla sfera di vigilanza del proprietario, è manifestamente infondato e, comunque, non consentito: da questo punto di vista, infatti, la difesa introduce e fonda la propria doglianza su una circostanza fattuale su cui la Corte di appello ha adeguatamente motivato (cfr., pag. 2 della sentenza) in termini che risultano del tutto coerenti con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (cfr., Sez. 5 - , n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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vigilanza dell'autorità competente sorpasso pericoloso detentore di veicolo infrazione alle norme della circolazione infrazione privilegiata velocità eccessiva

Disposizioni normative citate

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art. 635 comma 2 cod. pen
La Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato (riducendo la pena) la sentenza con cui il Tribunale di Rimini, in data 10/04/2018, aveva riconosciuto GIUSEPPE DI MAURO responsabile del reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635 comma 2 cod. pen., in relazione all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO GIUSEPPE nato il 01/11/1966 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato (riducendo la pena) la sentenza con cui il Tribunale di Rimini, in data 10/04/2018, aveva riconosciuto GIUSEPPE DI MAURO responsabile del reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635 comma 2 cod. pen., in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. ribadendo come, con l'atto di appello, avesse insistito sulla circostanza secondo cui l'autovettura danneggiata non sarebbe in realtà mai uscita dalla sfera di vigilanza del proprietario, è manifestamente infondato e, comunque, non consentito: da questo punto di vista, infatti, la difesa introduce e fonda la propria doglianza su una circostanza fattuale su cui la Corte di appello ha adeguatamente motivato (cfr., pag. 2 della sentenza) in termini che risultano del tutto coerenti con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (cfr., Sez. 5 - , n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 Il Co