Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35193/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35193/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35193/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ECH CHARKAOUI YASSINE nato 1110/11/1985 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo emiliano, in data 25/05/2022, aveva riconosciuto ECH CHARKAOUI YASSINE responsabile dell reato di cui agli artt. 99 e 628 comma secondo cod. pen. e, con la recidiva specifica, lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione e violazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione della pena, è articolato in termini non consentiti in questa sede poiché meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello e con cui, a ben guardare, il ricorrente omette di confrontarsi (cfr., in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in merito al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendone l'imputato già fruito ed essendo gravato da numerose pendenze per reati commessi in stato di libertà che ne hanno correttamente escluso un giudizio prognostico positivo da parte della Corte territoriale); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35193/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99 e 628 comma secondo cod. pen. e, con la recidiva specifica, lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione e violazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione della pena, è articolato in termini non consentiti in questa sede poiché meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello e con cui, a ben guardare, il ricorrente omette di confrontarsi (cfr., in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in merito al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendone l'imputato già fruito ed essendo gravato da numerose pendenze per reati commessi in stato di libertà che ne hanno correttamente escluso un giudizio prognostico positivo da parte della Corte territoriale); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca della sospensione condizionale pene condizionali concorso di motivi di sospensione liberazione condizionale sospensione delle prestazioni esenzione dalla pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ECH CHARKAOUI YASSINE nato 1110/11/1985 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo emiliano, in data 25/05/2022, aveva riconosciuto ECH CHARKAOUI YASSINE responsabile dell reato di cui agli artt. 99 e 628 comma secondo cod. pen. e, con la recidiva specifica, lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione e violazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione della pena, è articolato in termini non consentiti in questa sede poiché meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello e con cui, a ben guardare, il ricorrente omette di confrontarsi (cfr., in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in merito al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendone l'imputato già fruito ed essendo gravato da numerose pendenze per reati commessi in stato di libertà che ne hanno correttamente escluso un giudizio prognostico positivo da parte della Corte territoriale); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 Il Cons