Ordinanza — n. 35192/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRESHAK MILECO nato il 06/08/1949 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza, in data 01/03/2022, aveva riconosciuto MILECO BRESHAK responsabile dei reati di cui di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. (capo A) e artt.110 e 455 cod. pen. (capo B) e lo aveva perciò condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo ed il secondo motivo del ricorso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione si risolvono, tuttavia, in censure riguardanti il merito della decisione: quanto al primo profilo, infatti, la difesa finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed in effetti, ai fini della deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale; quanto al secondo profilo, del vizio di motivazione, è sufficiente ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35192/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 640 cod. pen. (capo A) e artt.110 e 455 cod. pen. (capo B) e lo aveva perciò condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo ed il secondo motivo del ricorso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione si risolvono, tuttavia, in censure riguardanti il merito della decisione: quanto al primo profilo, infatti, la difesa finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed in effetti, ai fini della deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale; quanto al secondo profilo, del vizio di motivazione, è sufficiente ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima:
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRESHAK MILECO nato il 06/08/1949 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
4.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza, in data 01/03/2022, aveva riconosciuto MILECO BRESHAK responsabile dei reati di cui di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. (capo A) e artt.110 e 455 cod. pen. (capo B) e lo aveva perciò condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo ed il secondo motivo del ricorso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione si risolvono, tuttavia, in censure riguardanti il merito della decisione: quanto al primo profilo, infatti, la difesa finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed in effetti, ai fini della deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale; quanto al secondo profilo, del vizio di motivazione, è sufficiente ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima:
a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801); ritenuto che il terzo motivo del ricorso è generico perché non si confronta con la motivazione (cfr., pag. 7 della sentenza) posta dalla Corte di appello a fondamento del diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e motivata, per l'appunto, proprio sulla solo parziale ammissione dei fatti tendente a fornirne una lettura elusiva o fortemente ridimensionata della vicenda per cui è processo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,