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Ordinanza — n. 35189/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35189/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35189/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIELLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 11/03/1992 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo meneghino, in data 03/11/2021, aveva riconosciuto GIUSEPPE CASTIELLO responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in quanto la censura è stata dedotta per la prima volta dinanzi a questa Corte e non previamente devoluto alla Corte territoriale con l'atto d'appello, con interruzione della catena devolutiva sul punto (cfr., Sez. 5 - , n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 35189/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 640 cod. pen. e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in quanto la censura è stata dedotta per la prima volta dinanzi a questa Corte e non previamente devoluto alla Corte territoriale con l'atto d'appello, con interruzione della catena devolutiva sul punto (cfr., Sez. 5 - , n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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contravvenzione bagatellare pena minima infrazione privilegiata minorenne con disabilità esenzione dalla pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIELLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 11/03/1992 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo meneghino, in data 03/11/2021, aveva riconosciuto GIUSEPPE CASTIELLO responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in quanto la censura è stata dedotta per la prima volta dinanzi a questa Corte e non previamente devoluto alla Corte territoriale con l'atto d'appello, con interruzione della catena devolutiva sul punto (cfr., Sez. 5 - , n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 Il Consigli