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Ordinanza — n. 35188/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35188/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35188/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTUNNO MASCIA ROSA nato a MILANO il 20/07/1976 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 17 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano in data 4 maggio 2021 nei confronti di Rotunno Mascia Rosa, in relazione ai reati di rapina impropria e lesioni personali. Letto il ricorso e le conclusioni scritte del 2/7/2023; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputata, oltre a contenere censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello (in particolare, a pagina 5 della sentenza impugnata) ha congruamente evidenziato come dal lineare - e, dunque, attendibile - racconto della persona offesa, peraltro riscontrato dalle altre prove dichiarative e documentali assunte, non vi fossero dubbi circa la commissione del reato di rapina impropria, avendo la prevenuta esercitato violenza e minaccia nei confronti dell'addetto alla sicurezza dopo la sottrazione della merce, nonché sul valore di quanto sottratto, desunto dalle etichette rinvenute all'interno dell'esercizio commerciale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35188/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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rapina atti impugnabili prove acquisite illegalmente reato di poca entità scippo natura dell'infrazione
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTUNNO MASCIA ROSA nato a MILANO il 20/07/1976 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 17 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano in data 4 maggio 2021 nei confronti di Rotunno Mascia Rosa, in relazione ai reati di rapina impropria e lesioni personali. Letto il ricorso e le conclusioni scritte del 2/7/2023; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputata, oltre a contenere censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello (in particolare, a pagina 5 della sentenza impugnata) ha congruamente evidenziato come dal lineare - e, dunque, attendibile - racconto della persona offesa, peraltro riscontrato dalle altre prove dichiarative e documentali assunte, non vi fossero dubbi circa la commissione del reato di rapina impropria, avendo la prevenuta esercitato violenza e minaccia nei confronti dell'addetto alla sicurezza dopo la sottrazione della merce, nonché sul valore di quanto sottratto, desunto dalle etichette rinvenute all'interno dell'esercizio commerciale;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente