Ordinanza — n. 35187/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIER ABDELKARIM H IDRIS nato il 11/04/1987 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;RITENUTO IN FATTO E La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa con cui il GIP del Tribunale del capoluogo, in data 22/02/2022, aveva riconosciuto SAIER ABDELKARIM DRIS responsabile del reato di cui agli artt. 110, 628 commi secondo e terzo n. 1 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione di attendibilità della persona offesa, si risolve, in definitiva, in una considerazione di merito, attinente alla portata significativa della condotta pur descritta nella sentenza (consistita, per la vittima, nel raccogliere da terra un cellulare per poi consegnarlo ad una terza persona avvedutosi che non era il suo) in termini di compromissione della complessiva tenuta della ricostruzione fornita dal giovane e che, in quanto non inficiata da profili di manifesta illogicità, si sottrae al sindacato proprio di questa Corte, da operare nel ristretto ambito dei vizi denunziabili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35187/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 628 commi secondo e terzo n. 1 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione di attendibilità della persona offesa, si risolve, in definitiva, in una considerazione di merito, attinente alla portata significativa della condotta pur descritta nella sentenza (consistita, per la vittima, nel raccogliere da terra un cellulare per poi consegnarlo ad una terza persona avvedutosi che non era il suo) in termini di compromissione della complessiva tenuta della ricostruzione fornita dal giovane e che, in quanto non inficiata da profili di manifesta illogicità, si sottrae al sindacato proprio di questa Corte, da operare nel ristretto ambito dei vizi denunziabili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIER ABDELKARIM H IDRIS nato il 11/04/1987 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa con cui il GIP del Tribunale del capoluogo, in data 22/02/2022, aveva riconosciuto SAIER ABDELKARIM DRIS responsabile del reato di cui agli artt. 110, 628 commi secondo e terzo n. 1 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione di attendibilità della persona offesa, si risolve, in definitiva, in una considerazione di merito, attinente alla portata significativa della condotta pur descritta nella sentenza (consistita, per la vittima, nel raccogliere da terra un cellulare per poi consegnarlo ad una terza persona avvedutosi che non era il suo) in termini di compromissione della complessiva tenuta della ricostruzione fornita dal giovane e che, in quanto non inficiata da profili di manifesta illogicità, si sottrae al sindacato proprio di questa Corte, da operare nel ristretto ambito dei vizi denunziabili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 Il Consiglie