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Ordinanza — n. 35183/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35183/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35183/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ATTIS ANTONIO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 15/02/1971 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Lecco, in data 09/12/2020, aveva riconosciuto ANTONIO D'ATTIS responsabile del delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 comma secondo n. 2 -bis cod. pen. e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine agli artt. 640 comma secondo n. 2 bis e 61 n. 5 cod. pen., è inammissibile poiché reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto; in particolare (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata) la Corte di appello ha ritenuto correttamente integrata l'aggravante della minorata difesa con riferimento all'ipotesi di truffa online, in considerazione della provata circostanza per cui la persona offesa fosse entrata in contatto con il prevenuto solo tramite mail, non avendo avuto altro modo strumento per potersi accordare sull'acquisto del bauletto per la moto, in ossequio peraltro a pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 35183/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 comma secondo n. 2 -bis cod. pen. e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine agli artt. 640 comma secondo n. 2 bis e 61 n. 5 cod. pen., è inammissibile poiché reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto; in particolare (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata) la Corte di appello ha ritenuto correttamente integrata l'aggravante della minorata difesa con riferimento all'ipotesi di truffa online, in considerazione della provata circostanza per cui la persona offesa fosse entrata in contatto con il prevenuto solo tramite mail, non avendo avuto altro modo strumento per potersi accordare sull'acquisto del bauletto per la moto, in ossequio peraltro a pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Parole chiave

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accusa di truffa scambio di atti giuridici per via elettronica commercio elettronico difesa contro le pratiche commerciali illecite difesa penale aste elettroniche

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
commessa mediante vendita "on line" - ha spiegato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ATTIS ANTONIO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 15/02/1971 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Lecco, in data 09/12/2020, aveva riconosciuto ANTONIO D'ATTIS responsabile del delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 comma secondo n. 2 -bis cod. pen. e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine agli artt. 640 comma secondo n. 2 bis e 61 n. 5 cod. pen., è inammissibile poiché reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto; in particolare (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata) la Corte di appello ha ritenuto correttamente integrata l'aggravante della minorata difesa con riferimento all'ipotesi di truffa online, in considerazione della provata circostanza per cui la persona offesa fosse entrata in contatto con il prevenuto solo tramite mail, non avendo avuto altro modo strumento per potersi accordare sull'acquisto del bauletto per la moto, in ossequio peraltro a pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Sez. 2, Sent. n. 40045 del 17/07/2018, Rv. 273900 - 01, secondo cui è configurabile l'aggravante della minorata difesa [...] quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete; vantaggi, questi, esattamente ottenuti dal ricorrente in quanto la p.o. non ha potuto effettuare un controllo preventivo sul prodotto in vendita e di contro l'imputato è riuscito a portare a termine il suo piano truffaldino"; in tal modo, la Corte ha, in punto di fatto, potuto condividere l'orientamento fatto proprio da Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663 - 01 (in cui questa stessa Sezione - giudicando su una fattispecie di truffa aggravata ex art. 640, comma secondo, n. 2-bis), cod. pen. commessa mediante vendita "on line" - ha spiegato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen.) laddove il diverso arresto richiamato dalla difesa atteneva, per l'appunto, ad una ipotesi specifica in cui la vittima aveva potuto avere diretta e materiale contezza del bene proposto in vendita; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04