Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35180/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35180/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35180/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BITONDO FRANCO nato a NAPOLI il 16/10/1971 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 2 dicembre 2020, che aveva condannato Bitondo Franco alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648, secondo (attuale quarto) comma e 474 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. e il vizio della motivazione in relazione al diniego della richiesta di conversione della pena ex art. 53 e ss.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 474 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 35180/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648, secondo (attuale quarto) comma e 474 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. e il vizio della motivazione in relazione al diniego della richiesta di conversione della pena ex art. 53 e ss.

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci marchi ingannevoli azione di rivendicazione del marchio pericolo di confusione fra denominazioni marchio d'esportazione presentazione di un prodotto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 474 cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Osservato che, a pagina 5 della sentenza impugnata, il Giudice di appello ha congruamente respinto la richiesta di conversione della pena poiché, secondo i criteri di cui all'art. 133 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BITONDO FRANCO nato a NAPOLI il 16/10/1971 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 2 dicembre 2020, che aveva condannato Bitondo Franco alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648, secondo (attuale quarto) comma e 474 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. e il vizio della motivazione in relazione al diniego della richiesta di conversione della pena ex art. 53 e ss.

I. 689/1981, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagina 4, ha sottolineato come il marchio risultasse fedelmente riprodotto alla luce delle risultanze dell'accertamento svolto dal perito e che, in ogni caso, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata (fra le altre, Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814), anche una contraffazione grossolana è punibile ai sensi dell'art. 474 cod. pen. poiché mette in pericolo l'affidamento dei cittadini verso i marchi e i segni distintivi;

Osservato che, a pagina 5 della sentenza impugnata, il Giudice di appello ha congruamente respinto la richiesta di conversione della pena poiché, secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., non ne sussistevano i presupposti, in ragione dei plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio e di evasione a carico del prevenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 ere estensor