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Ordinanza — n. 35179/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming trial court mischaracterized evidence regarding robbery violence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35179/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery and related offenses. The defense argued the appellate court mischaracterized evidence by failing to reclassify the act under a different statutory provision, but the court found this merely contested the significance of circumstances already evaluated. The decision relied on the principle of 'double conformity,' where the appellate court's reasoning aligns with the first instance, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 582, 585 cod. pen.; The appeal alleging a defect in reasoning due to the mischaracterization of evidence is inadmissible if it does not demonstrate the use of non-existent evidence or the failure to evaluate existing evidence, but rather contests the weight assigned to facts already substantively assessed by the lower courts.

Parole chiave

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Robbery violence definition Double conformity principle Inadmissible appeal grounds Mischaracterization of evidence Italian Criminal Procedure principio della doppia incriminazione difesa penale valore aggiunto degli elementi di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
Art. 585 cod. pen.
Art. 576 n. 1 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
art. 624 cod. pen
art. 628 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 18542 del 21/01/2011, Carone
pen., è inammissibile in quanto, a ben guardare, non denunzia affatto l'utilizzazione, da parte del giudicante, di una prova inesistente ovvero, al contrario, la mancata valutazione di una prova incontestatamente esistente (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano
Sez. 2, Sentenza n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 8188 del 04/12/2017, Grancini
257499; Sez. 5, Sentenza n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 27929 del 12/06/2019, PG c/Borriello
272406; Sez. 2, Sentenza n. 27929 del 12/06/2019, PG c/Borriello, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E.
Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio
Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez.
Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri
13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino
Sez. 2, Sentenza n. 3366 del 18/12/2012, Fadda Mereu
Sez. 2, Sentenza n. 3366 del 18/12/2012, Fadda Mereu, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini Massimo
Sez. 2, Sentenza n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli Giovanni
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMOUNI AIMAN nato a LEGNANO il 23/07/1995 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio, in data 24/05/2021, aveva riconosciuto KAMOUNI AIMAN responsabile dei reati di cui agli artt. 628 comma secondo cod. pen. (capo A) e 582, 585 in rel. all'art. 576 n. 1 cod. pen. (capo B) e, con la recidiva specifica infraquinquennale per il solo capo A), lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che il motivo del ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine alla mancata derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen., è inammissibile in quanto, a ben guardare, non denunzia affatto l'utilizzazione, da parte del giudicante, di una prova inesistente ovvero, al contrario, la mancata valutazione di una prova incontestatamente esistente (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168;

Sez. 2, Sentenza n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 5, Sentenza n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 2, Sentenza n. 27929 del 12/06/2019, PG c/Borriello, Rv. 276567) finendo, in realtà, per contestare la valenza significativa delle circostanze che, pur non riprodotte nella sentenza di appello, lo erano state in quella di primo grado; nel caso di specie, peraltro, si è in presenza di una "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218;

Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595); tanto premesso, è proprio la sentenza di primo grado ad aver dato conto dell'atteggiamento minatorio tenuto dall'autore del reato nei confronti della vittima e, per altro verso, della "violenza" esercitata su quest'ultima per guadagnare la fuga; a tal proposito, è appena il caso di ribadire che questa Corte, proprio in tema di rapina, ha avuto modo di spiegare che la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod. pen.

è integrata da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con uno strumento atto allo scopo, ma anche in qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (cfr., tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307;

Sez. 2, Sentenza n. 3366 del 18/12/2012, Fadda Mereu, Rv. 255199; Sez. 2 - , Sentenza n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini Massimo, Rv. 279587; Sez. 2 - , Sentenza n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli Giovanni, Rv. 279813); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i