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Ordinanza — n. 35178/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35178/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35178/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANE CORRADO nato a MILANO il 04/01/1974 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui Tribunale di Pavia, in data 07/07/2021, aveva riconosciuto CORRADO PANE responsabile del delitto di cui agli artt. 81, 628 commi primo e terzo n. 1 cod. pen. e, con la recidiva specifica, reiterata infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso la difesa deduce vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. in termini del tutto generici e, comunque, reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello che (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata) ha valutato la congruità della pena inflitta, tenuto conto del giudizio di equivalenza tra le già riconosciute circostanze attenuanti generiche con quelle di segno opposto operato dal giudice di prime cure che aveva portato ad una pena che, con valutazione tipicamente "di merito" è stata stimata alquanto benevola, confacente e ben attagliata ai fatti; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35178/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81, 628 commi primo e terzo n. 1 cod. pen. e, con la recidiva specifica, reiterata infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso la difesa deduce vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. in termini del tutto generici e, comunque, reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello che (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata) ha valutato la congruità della pena inflitta, tenuto conto del giudizio di equivalenza tra le già riconosciute circostanze attenuanti generiche con quelle di segno opposto operato dal giudice di prime cure che aveva portato ad una pena che, con valutazione tipicamente "di merito" è stata stimata alquanto benevola, confacente e ben attagliata ai fatti; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione scrutinio per merito comparativo attenuazione della pena reiterazione di reati penali identità dei crediti quantificazione del torto morale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANE CORRADO nato a MILANO il 04/01/1974 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui Tribunale di Pavia, in data 07/07/2021, aveva riconosciuto CORRADO PANE responsabile del delitto di cui agli artt. 81, 628 commi primo e terzo n. 1 cod. pen. e, con la recidiva specifica, reiterata infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso la difesa deduce vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. in termini del tutto generici e, comunque, reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello che (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata) ha valutato la congruità della pena inflitta, tenuto conto del giudizio di equivalenza tra le già riconosciute circostanze attenuanti generiche con quelle di segno opposto operato dal giudice di prime cure che aveva portato ad una pena che, con valutazione tipicamente "di merito" è stata stimata alquanto benevola, confacente e ben attagliata ai fatti; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 Il Consi