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Ordinanza — n. 35175/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35175/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35175/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENDOLARA FRANCESCO nato a BITONTO il 09/04/1990 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 22 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari in data 6 marzo 2017 nei confronti di Amendolara Francesco, in relazione ai reati di furto e ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione - contiene censure in fatto, volte a prefigurare un'alternativa rilettura del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già affrontati con logici argomenti giuridici dalla corte di appello (si veda pagina 2 della motivazione della sentenza impugnata, ove la corte di appello ha correttamente desunto la responsabilità del prevenuto dal rinvenimento nella sua disponibilità della targa sottratta al Rizzi e apposta al motoveicolo dell'Amendolara, e dunque di provenienza illecita, a nulla rilevando la mancanza di denuncia da parte della persona offesa);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35175/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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altri reati reato di pirateria della strada infrazione alle norme della circolazione guida nonostante revoca della patente abuso della licenza e delle targhe violazione del segnale luminoso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENDOLARA FRANCESCO nato a BITONTO il 09/04/1990 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 22 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari in data 6 marzo 2017 nei confronti di Amendolara Francesco, in relazione ai reati di furto e ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione - contiene censure in fatto, volte a prefigurare un'alternativa rilettura del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già affrontati con logici argomenti giuridici dalla corte di appello (si veda pagina 2 della motivazione della sentenza impugnata, ove la corte di appello ha correttamente desunto la responsabilità del prevenuto dal rinvenimento nella sua disponibilità della targa sottratta al Rizzi e apposta al motoveicolo dell'Amendolara, e dunque di provenienza illecita, a nulla rilevando la mancanza di denuncia da parte della persona offesa);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il President