Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35174/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for improper robbery and assault, citing lack of specific appeal grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35174/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Marianna Masciulli inadmissible regarding convictions for improper robbery and personal injuries. The appellant argued for a different legal classification of the crime and requested a specific mitigating circumstance, but the court found these arguments either already addressed by lower courts or lacking the required specificity for appellate review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for procedural negligence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: Appeals must be specific; generic requests for re-evaluation of facts or mitigation not raised at first instance are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal improper robbery mitigating circumstances procedural defect specificity requirement rapina reato di pirateria della strada imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
271243), non è stata oggetto di motivo d'appello, secondo quanto previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Considerato che la censura con cui genericamente si chiede il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCIULLI MARIANNA nato a CHIETI il 09/10/1972 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 17 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 5 luglio 2021 nei confronti di Masciulli Marianna, in relazione ai reati di rapina impropria e lesioni personali. Rilevato che la prima doglianza contenuta nel ricorso, con cui si lamenta la mancata derubricazione della rapina ascritta all'imputata nel delitto di furto, è finalizzata a prefigurare un'alternativa ricostruzione della vicenda, estranea alla cognizione di legittimità, in relazione a profili già ampiamente affrontati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che, in particolare, a pagina 4 della sentenza impugnata ha evidenziato come la prevenuta, per procurarsi l'impunità, avesse posto in essere una condotta violenta, consistita nell'investimento del Maffettone con la propria auto, circostanza questa confermata dalle lesioni cagionate alla persona offesa, così sancendo la pacifica integrazione della rapina impropria;

Considerato che la censura con cui genericamente si chiede il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. risulta manifestamente infondata, essendo questa già stata concessa dal tribunale, laddove invece la doglianza, anch'essa del tutto priva di specificità, inerente al giudizio di bilanciamento tra circostanze al fine di mitigare la pena, già peraltro fissata in misura minima (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), non è stata oggetto di motivo d'appello, secondo quanto previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre