Ordinanza — n. 35169/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERISHA GENTIAN nato il 02/01/1984 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pescara, in data 16/02/2022, aveva riconosciuto GENTIAN BERISHA responsabile del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo del ricorso si risolve in una generica contestazione circa la configurabilità del reato ed in una altrettanto apodittica affermazione di inidoneità del percorso argomentativo con cui la Corte ha confermato la affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto in esame non riuscendo, tuttavia, a superare l'elemento su cui essa era stata fondata, ovvero sull'avere avuto, il ricorrente, la disponibilità di un assegno di incontroversa provenienza furtiva senza essere stato mai in grado di fornire una qualche giustificazione; rilevato anche il secondo motivo (articolato in punto di difetto di motivazione sul diniego del riconoscimento della ipotesi attenuata ovvero della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.) è assolutamente aspecifico perché non tiene conto e non si confronta con quanto, sul punto, specificamente argomentato dalla Corte di appello (cfr., pag. 3 della sentenza); le considerazioni ivi sviluppate, peraltro, unitamente alla generale affermazione della complessiva congruità della pena inflitta dal primo giudice, hanno consentito alla Corte di appello, con motivazione non censurabile in questa sede, di escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 35169/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo del ricorso si risolve in una generica contestazione circa la configurabilità del reato ed in una altrettanto apodittica affermazione di inidoneità del percorso argomentativo con cui la Corte ha confermato la affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto in esame non riuscendo, tuttavia, a superare l'elemento su cui essa era stata fondata, ovvero sull'avere avuto, il ricorrente, la disponibilità di un assegno di incontroversa provenienza furtiva senza essere stato mai in grado di fornire una qualche giustificazione; rilevato anche il secondo motivo (articolato in punto di difetto di motivazione sul diniego del riconoscimento della ipotesi attenuata ovvero della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.) è assolutamente aspecifico perché non tiene conto e non si confronta con quanto, sul punto, specificamente argomentato dalla Corte di appello (cfr., pag. 3 della sentenza); le considerazioni ivi sviluppate, peraltro, unitamente alla generale affermazione della complessiva congruità della pena inflitta dal primo giudice, hanno consentito alla Corte di appello, con motivazione non censurabile in questa sede, di escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERISHA GENTIAN nato il 02/01/1984 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pescara, in data 16/02/2022, aveva riconosciuto GENTIAN BERISHA responsabile del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo del ricorso si risolve in una generica contestazione circa la configurabilità del reato ed in una altrettanto apodittica affermazione di inidoneità del percorso argomentativo con cui la Corte ha confermato la affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto in esame non riuscendo, tuttavia, a superare l'elemento su cui essa era stata fondata, ovvero sull'avere avuto, il ricorrente, la disponibilità di un assegno di incontroversa provenienza furtiva senza essere stato mai in grado di fornire una qualche giustificazione; rilevato anche il secondo motivo (articolato in punto di difetto di motivazione sul diniego del riconoscimento della ipotesi attenuata ovvero della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.) è assolutamente aspecifico perché non tiene conto e non si confronta con quanto, sul punto, specificamente argomentato dalla Corte di appello (cfr., pag. 3 della sentenza); le considerazioni ivi sviluppate, peraltro, unitamente alla generale affermazione della complessiva congruità della pena inflitta dal primo giudice, hanno consentito alla Corte di appello, con motivazione non censurabile in questa sede, di escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023