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Ordinanza — n. 35167/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35167/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35167/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEMALA LEONARD nato il 30/08/1964 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 28 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo in data 28 maggio 2019 nei confronti di Gemala Leonard, in relazione al reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte di appello, che a pagina 2 ha evidenziato come la colpevolezza emergesse dalla sicura riferibilità al prevenuto della carta PostePay su cui la vittima della truffa aveva effettuato il bonifico;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 35167/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte di appello, che a pagina 2 ha evidenziato come la colpevolezza emergesse dalla sicura riferibilità al prevenuto della carta PostePay su cui la vittima della truffa aveva effettuato il bonifico;

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa azione creditoria truffa in materia di credito falsificazione di monete chèque postale prova di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEMALA LEONARD nato il 30/08/1964 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 28 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo in data 28 maggio 2019 nei confronti di Gemala Leonard, in relazione al reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte di appello, che a pagina 2 ha evidenziato come la colpevolezza emergesse dalla sicura riferibilità al prevenuto della carta PostePay su cui la vittima della truffa aveva effettuato il bonifico;

Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 - dep. 2022, Polillo Pietro Adriano, Rv. 282773); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside