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Ordinanza — n. 35166/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35166/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35166/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIOUF SERIGNE FALLOU nato il 30/06/1990 FAYE CHEIKH KHADY nato il 08/09/1972 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; .. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Avellino, in data 03/06/2019, aveva riconosciuto DIOUF SERIGNE FALLOU e FAVE CHEIKH KHADY responsabili dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. loro rispettivamente ascritti e li aveva di conseguenza condannati alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che con il primo motivo di ricorso - su cui le difese sono tornate con le memorie difensive trasmesse all'Ufficio - i ricorrenti deducono violazione di norme processuali con riguardo agli artt. 195, 61, 62 e 63 cod. proc. pen. in quanto la responsabilità degli imputati sarebbe stata fondata sulle deposizioni degli operanti di PG che avevano riferito su quanto loro dichiarato dagli stessi imputati in merito alla riferibilità della merce contraffatta parte all'uno e parte all'altro; il motivo è, a ben guardare, inammissibile perché la responsabilità per la detenzione di materiale contraffatto destinato alla vendita non era fondata su quanto verbalizzato dagli operanti (e trasfuso nel capo di imputazione che ha specificamente "riferito" la merce all'uno o all'altro) ma sulla situazione obiettiva, e non controversa, rappresentata dalla disponibilità di tutta la merce trasportata sulla vettura su tutti e tre gli occupanti viaggiavano; le dichiarazioni rese dai agli operanti ricorrenti, invero, erano state utilizzate al solo ed unico fine di "precisare" quali oggetti fossero riferibili all'uno e quali all'altro di essi, in una situazione obiettivamente tale da poter riferire tutta la merce ad entrambi; e, dunque, non per fondare la loro responsabilità ma, anzi, per "limitare" l'imputazione rispetto al complesso della merce (pacificamente) contraffatta; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti censurano l'insufficienza della motivazione in ordine alla quantificazione della pena in termini di aumento per la continuazione ex art. 81 cod. pen., non è consentito in quanto la censura è stata proposta per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto alla Corte territoriale con l'atto d'appello, con interruzione della catena devolutiva sul punto; rilevato pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 35166/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Avellino, in data 03/06/2019, aveva riconosciuto DIOUF SERIGNE FALLOU e FAVE CHEIKH KHADY responsabili dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. loro rispettivamente ascritti e li aveva di conseguenza condannati alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che con il primo motivo di ricorso - su cui le difese sono tornate con le memorie difensive trasmesse all'Ufficio - i ricorrenti deducono violazione di norme processuali con riguardo agli artt. 195, 61, 62 e 63 cod. proc. pen. in quanto la responsabilità degli imputati sarebbe stata fondata sulle deposizioni degli operanti di PG che avevano riferito su quanto loro dichiarato dagli stessi imputati in merito alla riferibilità della merce contraffatta parte all'uno e parte all'altro; il motivo è, a ben guardare, inammissibile perché la responsabilità per la detenzione di materiale contraffatto destinato alla vendita non era fondata su quanto verbalizzato dagli operanti (e trasfuso nel capo di imputazione che ha specificamente "riferito" la merce all'uno o all'altro) ma sulla situazione obiettiva, e non controversa, rappresentata dalla disponibilità di tutta la merce trasportata sulla vettura su tutti e tre gli occupanti viaggiavano; le dichiarazioni rese dai agli operanti ricorrenti, invero, erano state utilizzate al solo ed unico fine di "precisare" quali oggetti fossero riferibili all'uno e quali all'altro di essi, in una situazione obiettivamente tale da poter riferire tutta la merce ad entrambi; e, dunque, non per fondare la loro responsabilità ma, anzi, per "limitare" l'imputazione rispetto al complesso della merce (pacificamente) contraffatta; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti censurano l'insufficienza della motivazione in ordine alla quantificazione della pena in termini di aumento per la continuazione ex art. 81 cod. pen., non è consentito in quanto la censura è stata proposta per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto alla Corte territoriale con l'atto d'appello, con interruzione della catena devolutiva sul punto; rilevato pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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false indicazioni su attività commerciali contraffazione di merci comunicazione degli elementi a carico obbligo della denunzia doganale denuncia spontanea trasmissione spontanea di mezzi di prova

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIOUF SERIGNE FALLOU nato il 30/06/1990 FAYE CHEIKH KHADY nato il 08/09/1972 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; ..

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Avellino, in data 03/06/2019, aveva riconosciuto DIOUF SERIGNE FALLOU e FAVE CHEIKH KHADY responsabili dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. loro rispettivamente ascritti e li aveva di conseguenza condannati alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che con il primo motivo di ricorso - su cui le difese sono tornate con le memorie difensive trasmesse all'Ufficio - i ricorrenti deducono violazione di norme processuali con riguardo agli artt. 195, 61, 62 e 63 cod. proc. pen. in quanto la responsabilità degli imputati sarebbe stata fondata sulle deposizioni degli operanti di PG che avevano riferito su quanto loro dichiarato dagli stessi imputati in merito alla riferibilità della merce contraffatta parte all'uno e parte all'altro; il motivo è, a ben guardare, inammissibile perché la responsabilità per la detenzione di materiale contraffatto destinato alla vendita non era fondata su quanto verbalizzato dagli operanti (e trasfuso nel capo di imputazione che ha specificamente "riferito" la merce all'uno o all'altro) ma sulla situazione obiettiva, e non controversa, rappresentata dalla disponibilità di tutta la merce trasportata sulla vettura su tutti e tre gli occupanti viaggiavano; le dichiarazioni rese dai agli operanti ricorrenti, invero, erano state utilizzate al solo ed unico fine di "precisare" quali oggetti fossero riferibili all'uno e quali all'altro di essi, in una situazione obiettivamente tale da poter riferire tutta la merce ad entrambi; e, dunque, non per fondare la loro responsabilità ma, anzi, per "limitare" l'imputazione rispetto al complesso della merce (pacificamente) contraffatta; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti censurano l'insufficienza della motivazione in ordine alla quantificazione della pena in termini di aumento per la continuazione ex art. 81 cod. pen., non è consentito in quanto la censura è stata proposta per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto alla Corte territoriale con l'atto d'appello, con interruzione della catena devolutiva sul punto; rilevato pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/0