Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35164/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35164/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35164/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMMASI MICHELA nato a TERNI il 26/11/1973 i‘i avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, in data 7.2.2022, aveva riconosciuto MICHELA TOMMASI responsabile del delitto di truffa aggravata e la aveva di conseguenza condannata alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla aggravante di cui al comma 2, n. 2-bis dell'art. 640 cod. pen., in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen. la cui contestazione aveva peraltro impedito la definizione del processo all'esito della intervenuta remissione della querela; il motivo è infondato: la Corte territoriale ha ampiamente motivato (cfr., in particolare, pag. 4-5 della sentenza) in ordine alle ragioni per cui la aggravante contestata era ravvisabile in punto di fatto pervenendo ad una soluzione condivisibile anche in diritto (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663 - 01, in cui questa stessa Sezione - giudicando su una fattispecie di truffa aggravata ex art. 640, comma secondo, n. 2-bis), cod. pen. commessa mediante vendita "on line" - ha spiegato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen.); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 640 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 35164/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2-bis dell'art. 640 cod. pen., in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen. la cui contestazione aveva peraltro impedito la definizione del processo all'esito della intervenuta remissione della querela; il motivo è infondato: la Corte territoriale ha ampiamente motivato (cfr., in particolare, pag. 4-5 della sentenza) in ordine alle ragioni per cui la aggravante contestata era ravvisabile in punto di fatto pervenendo ad una soluzione condivisibile anche in diritto (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663 - 01, in cui questa stessa Sezione - giudicando su una fattispecie di truffa aggravata ex art. 640, comma secondo, n. 2-bis), cod. pen. commessa mediante vendita "on line" - ha spiegato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen.); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa difesa contro le pratiche commerciali illecite truffa in materia di credito commercio elettronico reati informatici lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 640 cod. pen
2-bis dell'art. 640 cod. pen., in relazione all'art.
art. 131-bis cod. pen
commessa mediante vendita "on line" - ha spiegato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMMASI MICHELA nato a TERNI il 26/11/1973 i‘i avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, in data 7.2.2022, aveva riconosciuto MICHELA TOMMASI responsabile del delitto di truffa aggravata e la aveva di conseguenza condannata alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla aggravante di cui al comma 2, n. 2-bis dell'art. 640 cod. pen., in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen. la cui contestazione aveva peraltro impedito la definizione del processo all'esito della intervenuta remissione della querela; il motivo è infondato: la Corte territoriale ha ampiamente motivato (cfr., in particolare, pag. 4-5 della sentenza) in ordine alle ragioni per cui la aggravante contestata era ravvisabile in punto di fatto pervenendo ad una soluzione condivisibile anche in diritto (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663 - 01, in cui questa stessa Sezione - giudicando su una fattispecie di truffa aggravata ex art. 640, comma secondo, n. 2-bis), cod. pen. commessa mediante vendita "on line" - ha spiegato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen.); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 Il