Italian court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks re-evaluation of evidence rather than legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Guarnieri Giovina inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding the crime of property damage, but the court found this argument extraneous to the scope of a cassation review. Consequently, the court upheld the lower court's confirmation of the conviction based on existing testimonial evidence of pre-existing masonry.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of the evidence already examined by the appellate court without alleging a specific error in the application of law or a distortion of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI GIOVINA nato a PESCARA il 12/06/1985 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 17 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 4 dicembre 2019 nei confronti di Guarnieri Giovina, in relazione ai reati di cui agli artt. 635 e 633-639-bis cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la sussistenza della prova del delitto di danneggiamento, non deduce un travisamento della prova, essendo invece finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione ad un profilo già adeguatamente vagliato e disatteso dalla corte di appello a pagina 3, in cui si è difatti sottolineato come dalle dichiarazioni testimoniali assunte emergesse la prova di una preesistente muratura nell'alloggio abbattuta al momento dell'occupazione abusiva;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente