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Ordinanza — n. 35162/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35162/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35162/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIULLI UMBERTO BRUNO nato a CUGNOLI il 08/07/1954 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pescara, in data 12/04/2021, aveva riconosciuto UMBERTO BRUNO CHIULLI responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 61 n. 2 e 648 cod. pen. (capo A) e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia mentre lo aveva assolto dal delitto di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 55 comma 9 D.Igs 321/2007 (ora 493-ter cod. pen.); ritenuto che l'unico motivo di ricorso (corroborato dalla memoria difensiva trasmessa all'Ufficio), con cui la difesa deduce erronea applicazione della legge penale avuto riguardo all'art. 648 cod. pen., è articolato in termini non consentiti in questa sede: questa Corte ha già da tempo chiarito che integra il reato di cui all'art. 648 cod. pen. la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, provenienti da delitto, mentre devono ricondursi alla previsione incriminatrice di cui all'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (attualmente art. 55, comma nono, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231), che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti "di provenienza illecita", le condotte acquisitive degli stessi, nell'ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì ad un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale (cfr., Sez. 2, n. 7658 del 27/01/2015, Malich.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 35162/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv, 61 n. 2 e 648 cod. pen. (capo A) e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia mentre lo aveva assolto dal delitto di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 55 comma 9 D.Igs 321/2007 (ora 493-ter cod. pen.); ritenuto che l'unico motivo di ricorso (corroborato dalla memoria difensiva trasmessa all'Ufficio), con cui la difesa deduce erronea applicazione della legge penale avuto riguardo all'art. 648 cod. pen., è articolato in termini non consentiti in questa sede: questa Corte ha già da tempo chiarito che integra il reato di cui all'art. 648 cod. pen. la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, provenienti da delitto, mentre devono ricondursi alla previsione incriminatrice di cui all'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (attualmente art. 55, comma nono, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231), che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti "di provenienza illecita", le condotte acquisitive degli stessi, nell'ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì ad un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale (cfr., Sez. 2, n. 7658 del 27/01/2015, Malich.

Parole chiave

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abuso di carte-chèques carta assegni offesa al credito messa in circolazione di monete false mezzo di pagamento assegno turistico

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
pen.); ritenuto che l'unico motivo di ricorso (corroborato dalla memoria difensiva trasmessa all'Ufficio), con cui la difesa deduce erronea applicazione della legge penale avuto riguardo all'art. 648 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIULLI UMBERTO BRUNO nato a CUGNOLI il 08/07/1954 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pescara, in data 12/04/2021, aveva riconosciuto UMBERTO BRUNO CHIULLI responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 61 n. 2 e 648 cod. pen. (capo A) e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia mentre lo aveva assolto dal delitto di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 55 comma 9 D.Igs 321/2007 (ora 493-ter cod. pen.); ritenuto che l'unico motivo di ricorso (corroborato dalla memoria difensiva trasmessa all'Ufficio), con cui la difesa deduce erronea applicazione della legge penale avuto riguardo all'art. 648 cod. pen., è articolato in termini non consentiti in questa sede: questa Corte ha già da tempo chiarito che integra il reato di cui all'art. 648 cod. pen. la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, provenienti da delitto, mentre devono ricondursi alla previsione incriminatrice di cui all'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (attualmente art. 55, comma nono, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231), che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti "di provenienza illecita", le condotte acquisitive degli stessi, nell'ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì ad un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale (cfr., Sez. 2, n. 7658 del 27/01/2015, Malich.

Rv. 262572 - 01); per altro verso, la prospettazione difensiva, su cui la difesa è tornata ampiamente nella memoria trasmessa per via telematica in data 1.6.2023, secondo cui il delitto presupposto, di appropriazione indebita, si sarebbe perfezionato soltanto e contestualmente all'utilizzo delle carte di pagamento, finisce con il prospettare una questione solo apparentemente in diritto ma che, tuttavia, si fonda su una circostanza di fatto su cui la Corte si è confrontata (cfr., in particolare, pagg. 5-6 della sentenza) e che ha motivatamente disatteso in termini di cui il ricorso non si occupa e con cui la difesa non si confronta; rilevato che il motivo aggiunto, con cui la difesa deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133, comma 2, 62- bis e 163 cod. pen.

è inammissibile perché non collegato al motivo principale (cfr., tra le tante, Sez. 6 - , n. 5447 del 06/10/2020, Paun, Rv. 280783 - 01, in cui la Corte, laddove ve ne fosse stato bisogno, ha ribadito che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dovendosi ritenere afferente a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario, e quello inerente la configurabilità di un'aggravante, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma