Ordinanza — n. 35161/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ROMOLO nato a PESCARA il 10/06/1960 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 10 ottobre 2022, confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 29 settembre 2021 nei confronti di Di Rocco Romolo, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che la prima doglianza, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto alla pagina 3 il secondo giudice ha congruamente escluso la possibilità di applicazione dell'esimente, in ragione dei plurimi precedenti penali specifici da cui risulta gravato l'imputato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 35161/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ROMOLO nato a PESCARA il 10/06/1960 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 10 ottobre 2022, confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 29 settembre 2021 nei confronti di Di Rocco Romolo, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che la prima doglianza, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto alla pagina 3 il secondo giudice ha congruamente escluso la possibilità di applicazione dell'esimente, in ragione dei plurimi precedenti penali specifici da cui risulta gravato l'imputato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, per un verso risulta meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che a pagina 3 ha evidenziato come la versione resa dall'imputato risulti inverosimile, sol che si consideri che avrebbe potuto fornire con facilità la prova del trasferimento del bene mobile registrato, sì dà comprovare di aver ricevuto l'assegno in buona fede dall'acquirente del veicolo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden