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Ordinanza — n. 35160/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35160/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35160/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTENA RENATO nato a NAPOLI il 08/08/1960 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 18 febbraio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 17 novembre 2016 nei confronti di Cotena Renato, confermava la condanna per il reato di ricettazione e dichiarava non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 474 cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione, per l'effetto riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che del tutto genericamente censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto il richiamo operato dalla Corte d'appello a pagina 3 della motivazione al precedente penale specifico gravante sul prevenuto consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02);

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen; Ordinanza — n. 35160/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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circostanza attenuante motivi di cassazione scemata imputabilità precedenti penali rilevanti cognizione del ricorso per cassazione pena accessoria

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTENA RENATO nato a NAPOLI il 08/08/1960 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 18 febbraio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 17 novembre 2016 nei confronti di Cotena Renato, confermava la condanna per il reato di ricettazione e dichiarava non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 474 cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione, per l'effetto riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che del tutto genericamente censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto il richiamo operato dalla Corte d'appello a pagina 3 della motivazione al precedente penale specifico gravante sul prevenuto consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi