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Ordinanza — n. 35158/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35158/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35158/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVOLIO SALVATORE nato a NAPOLI il 19/10/1970 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 14 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 10 gennaio 2017 nei confronti di Avolio Salvatore, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, risulta manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il termine di prescrizione del delitto contestato non risultava decorso alla data della pronuncia di appello, in ragione del riconoscimento della recidiva reiterata specifica (art. 99, comma quarto, cod. pen.), che incide sia sul termine di prescrizione ordinario (art. 157 cod. pen.), sia su quello massimo (art. 161 cod. pen.), determinando un doppio aumento nella misura di due terzi;

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen, art. 161 cod. pen; Ordinanza — n. 35158/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, risulta manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il termine di prescrizione del delitto contestato non risultava decorso alla data della pronuncia di appello, in ragione del riconoscimento della recidiva reiterata specifica (art. 99, comma quarto, cod. pen.), che incide sia sul termine di prescrizione ordinario (art. 157 cod. pen.), sia su quello massimo (art. 161 cod. pen.), determinando un doppio aumento nella misura di due terzi;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale doppia punibilità aggravamento della pena riduzione della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
pen.), che incide sia sul termine di prescrizione ordinario (art. 157 cod. pen.), sia su quello massimo (art.
art. 161 cod. pen
pen.), sia su quello massimo (art. 161 cod. pen.), determinando un doppio aumento nella misura di due terzi;
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVOLIO SALVATORE nato a NAPOLI il 19/10/1970 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 14 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 10 gennaio 2017 nei confronti di Avolio Salvatore, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, risulta manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il termine di prescrizione del delitto contestato non risultava decorso alla data della pronuncia di appello, in ragione del riconoscimento della recidiva reiterata specifica (art. 99, comma quarto, cod. pen.), che incide sia sul termine di prescrizione ordinario (art. 157 cod. pen.), sia su quello massimo (art. 161 cod. pen.), determinando un doppio aumento nella misura di due terzi;

Considerato che anche la seconda doglianza, che censura il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., risulta meramente riproduttiva di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che a pagina 3 ha difatti congruamente escluso la particolare tenuità della ricettazione sulla base della natura e del valore del bene ricettato (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza Leonardo, Rv. 283340); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente