Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35153/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35153/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35153/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONINI ALBERTO nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 09/06/1949 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 14 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Modena in data 9 novembre 2019 nei confronti di Donini Alberto, in relazione al reato di ricettazione. Ritenuto che il ricorso del difensore dell'imputato già deceduto deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, per essersi il mandato estinto per la morte dell'imputato in quanto è venuto a mancare il soggetto processuale contro cui far valere la pretesa punitiva, il che si traduce nella mancanza di uno dei presupposti essenziali del processo penale (Sez. 2, n. 48599 del 2/10/2019, Mordenti, n. m.;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35153/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso del difensore dell'imputato già deceduto deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, per essersi il mandato estinto per la morte dell'imputato in quanto è venuto a mancare il soggetto processuale contro cui far valere la pretesa punitiva, il che si traduce nella mancanza di uno dei presupposti essenziali del processo penale (Sez. 2, n. 48599 del 2/10/2019, Mordenti, n. m.;

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di legittimazione legittimazione a ricorrere motivi di cassazione contenzioso dell'assicurazione invalidità favor testamenti estinzione della rendita d'invalidità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONINI ALBERTO nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 09/06/1949 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 14 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Modena in data 9 novembre 2019 nei confronti di Donini Alberto, in relazione al reato di ricettazione. Ritenuto che il ricorso del difensore dell'imputato già deceduto deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, per essersi il mandato estinto per la morte dell'imputato in quanto è venuto a mancare il soggetto processuale contro cui far valere la pretesa punitiva, il che si traduce nella mancanza di uno dei presupposti essenziali del processo penale (Sez. 2, n. 48599 del 2/10/2019, Mordenti, n. m.;

Sez. 4, n. 35960 del 17/04/2019, Raciti, Rv. 276860; Sez. 2, n. 7632 del 16/11/2017, Zagaria, Rv. 272372; Sez. 3, n. 41801 del 10/7/2013, Coppola, Rv. 256586); Rilevato che il ricorso per cassazione proposto dopo la morte dell'imputato (nel caso di specie verificatasi in data 11 marzo 2021), pur inammissibile per difetto di legittimazione, non può comportare né la condanna alle spese della parte privata, che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinatario della statuizione, né del difensore, che, sia pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte in senso tecnico e non è soggetto al principio della soccombenza (Sez. 2, n. 25738 del 20/3/2015, Albini, Rv. 264136)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente