Ordinanza — n. 35150/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOTERA MAURO nato a ROMA il 25/10/1963 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo lombardo, in data 18/10/2021, aveva riconosciuto MAURO NICOTERA responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso deduce violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., con riguardo al "mancato raggiungimento della prova in ordine al reato di cui al capo di imputazione"; è allora appena il caso di ribadire che non è certamente possibile articolare il ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ma finendo, in realtà, per proporre rilievi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35150/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile ed altriRv. 258153); non è infatti consentito dedurre la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. con argomenti concernenti la inadeguatezza delle prove acquisite, on essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOTERA MAURO nato a ROMA il 25/10/1963 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo lombardo, in data 18/10/2021, aveva riconosciuto MAURO NICOTERA responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso deduce violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., con riguardo al "mancato raggiungimento della prova in ordine al reato di cui al capo di imputazione"; è allora appena il caso di ribadire che non è certamente possibile articolare il ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ma finendo, in realtà, per proporre rilievi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924;
Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile ed altriRv. 258153); non è infatti consentito dedurre la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. con argomenti concernenti la inadeguatezza delle prove acquisite, on essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett.
e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 I