Ordinanza — n. 35141/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIENZO SALVATORE nato a NAPOLI il 20/09/1972 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 21 settembre 2020, che aveva condannato Arienzo Salvatore alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge processuale in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35141/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge processuale in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIENZO SALVATORE nato a NAPOLI il 20/09/1972 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 21 settembre 2020, che aveva condannato Arienzo Salvatore alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge processuale in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen. poiché, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio, il ricorrente si limita a eccepire censure generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 Il Consi ere estensore Il Presiden