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Ordinanza — n. 35140/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds violating Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35140/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marinelli Ettore inadmissible due to a generic lack of specific grounds. The appellant failed to identify the specific elements of the conviction from the lower court's judgment, rendering the review impossible. Consequently, the court applied Article 581 of the Code of Criminal Procedure to reject the appeal and ordered the payment of fines.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specify the elements of the conviction, preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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generic grounds appeal Article 581 criminal procedure lack of specific grounds inadmissible appeal judicial review limits motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta Beniamino, Rv. 281112
(Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta Beniamino, Rv. 281112);
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI ETTORE nato a SAN GIORGIO IONICO il 24/07/1966 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 25 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto in data 27 settembre 2021 nei confronti di Marinelli Ettore, in relazione al reato di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta Beniamino, Rv. 281112);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 lug