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Ordinanza — n. 35137/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35137/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35137/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPPO CARLO nato a SAN MARZANO SUL SARNO il 12/06/1970 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 13 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verbania in data 22 gennaio 2020 nei confronti di Nappo Carlo, confermava la condanna per il reato di sostituzione di persona e riqualificava in consumata la truffa contestata al capo A) dell'imputazione Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'innpugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35137/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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motivi di cassazione abbandono del procedimento per truffa cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali sostituzione dei motivi truffa in materia di credito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPPO CARLO nato a SAN MARZANO SUL SARNO il 12/06/1970 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 13 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verbania in data 22 gennaio 2020 nei confronti di Nappo Carlo, confermava la condanna per il reato di sostituzione di persona e riqualificava in consumata la truffa contestata al capo A) dell'imputazione Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'innpugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente