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Ordinanza — n. 35136/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35136/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35136/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGNITE SALVATORE nato a GELA il 28/06/1998 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; La Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Gela in data 18 gennaio 2022 nei confronti di Salvatore Lignite in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 477-482 cod. pen. Ritenuto che le doglianze articolate nei quattro motivi di ricorso reiterano censure già dedotte in appello ed ivi congruamente disattese (cfr., Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133), e sono, comunque, del tutto generiche (in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e/o a risultanze probatorie in ipotesi non valutate o mal valutate) nonché manifestamente infondata, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate statuizioni;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35136/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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corruzione nell'esecuzione forzata contraffazione di merci abbandono del procedimento per truffa uso di un documento falso prove acquisite illegalmente favoreggiamento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGNITE SALVATORE nato a GELA il 28/06/1998 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Gela in data 18 gennaio 2022 nei confronti di Salvatore Lignite in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 477-482 cod. pen. Ritenuto che le doglianze articolate nei quattro motivi di ricorso reiterano censure già dedotte in appello ed ivi congruamente disattese (cfr., Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133), e sono, comunque, del tutto generiche (in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e/o a risultanze probatorie in ipotesi non valutate o mal valutate) nonché manifestamente infondata, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate statuizioni;

Considerato, infatti, che i giudici di appello hanno correttamente motivato - senza che il ricorso si confronti con tale idoneo apparato argomentativo - in punto di penale responsabilità per i due reati contestati, sulla base in primo luogo del certo riconoscimento da parte dell'appuntato Incorvaia, e sulla mancanza di elementi che potessero fondare l'ascrivibilità del furto in luogo della ricettazione, in difetto di utili indicazioni dell'imputato sul punto (pp. 3-5), sulla perdurante penale rilevanza del falso in certificati o autorizzazioni (pp. 5-6) e sulla dosimetria della pena, alla luce dei precedenti e del contegno al momento del controllo (pp. 6- 7);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 Il Coiier estensore I