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Ordinanza — n. 35135/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35135/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35135/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POSITO COSTANTINO nato a COSENZA il 14/02/1955 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 8 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Venezia in data 21 luglio 2021 nei confronti di Positò Costantino, in relazione al reato di tentata truffa. Letto il ricorso e la memoria del 28/6/2023; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena inflitta all'imputato, è manifestamente infondato, in quanto la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. e che, dunque, è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo il secondo giudice a pagina 4 argomentato in ordine alla congruità della pena inflitta, peraltro fissata in misura inferiore alla media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), valorizzando l'entità della somma oggetto della tentata truffa e le modalità realizzative, nonché la negativa personalità del prevenuto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35135/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che la doglianza che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa controllo della commisurazione della pena reiterazione di reati penali sviamento della giustizia truffa in materia di credito revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POSITO COSTANTINO nato a COSENZA il 14/02/1955 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 8 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Venezia in data 21 luglio 2021 nei confronti di Positò Costantino, in relazione al reato di tentata truffa. Letto il ricorso e la memoria del 28/6/2023; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena inflitta all'imputato, è manifestamente infondato, in quanto la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. e che, dunque, è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo il secondo giudice a pagina 4 argomentato in ordine alla congruità della pena inflitta, peraltro fissata in misura inferiore alla media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), valorizzando l'entità della somma oggetto della tentata truffa e le modalità realizzative, nonché la negativa personalità del prevenuto;

Considerato che la doglianza che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi