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Ordinanza — n. 35121/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35121/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35121/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA ANTONIO MORENO nato a ROMA il 29/04/1996 BEVILACQUA ALFONSO nato a SARNO il 18/11/1993 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35121/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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motivi di cassazione ricorso per cassazione esame nel merito cognizione del ricorso per cassazione censura dell'apprezzamento delle prove impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA ANTONIO MORENO nato a ROMA il 29/04/1996 BEVILACQUA ALFONSO nato a SARNO il 18/11/1993 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 9 dicembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, nei confronti di Bevilacqua Antonio Moreno e Bevilacqua Alfonso per diversi tentativi di truffa. Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Moreno Bevilacqua non supera la soglia di ammissibilità in quanto con il primi due motivi si invoca una diversa valutazione della capacità dimostrativa delle prove e in relazione ai capi a) ed f) attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità, senza individuare vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale; con l'ultimo motivo si contesta, invece la mancata concessione delle attenuanti generiche senza confrontarsi con la consolidata giurisprudenza secondo la quale le stesse possono essere riconosciute solo in presenza di elementi positivi che non sono stati rinvenuti nel caso di specie, in cui la Corte riteneva invece ostativa alla concessione dell'avvocato beneficio sanzionatorio la gravità del fatto e la pericolosità del ricorrente.

Rilevato che anche il ricorso proposto nell'interesse di Bevilacqua Alfonso non supera la soglia di ammissibilità in quanto (a) con il primo motivo si invoca una diversa valutazione della capacità dimostrativa delle prove in ordine la conferma di responsabilità per il reato contestato, attività non consentita in sede di legittimità; (b) con il secondo motivo si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche senza tenere conto della giurisprudenza richiamata in relazione al ricorso di Antonio Moreno Bevilacqua e senza u adeguato confronto né con la motivazione - congrua ed esaustiva - offerta dalla Corte territoriale; (c) si contestava da ultimo, con doglianza che, anche in questo caso, non supera la soglia di ammissibilità la mancata esclusione della recidiva; questa, contrariamente a quanto dedotto veniva ritenuta con motivazione che non si presta ad alcuna censura, basata sulla valorizzazione dei precedenti penali documentati dal casellario giudiziale e sul fatto che la condotta in contestazione indicavano una maggiore radicata pericolosità del ricorrente anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore D E PO Il Pr