Ordinanza — n. 35120/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH ABRAMO nato a TREVISO il 27/11/1995 HUDOROVICH ADRIANO nato a AFRAGOLA il 20/02/1952 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 494 cod. pen; Ordinanza — n. 35120/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 12/07/2022, in parziale riforma della sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 640, 56, 629 e 494 cod. pen. emessa dal Tribunale di Treviso in data 26/01/2022 nei confronti di HUDOROVICH ABRAMO e HUDOROVICH ADRIANO, ha ridotto la pena irrogata nei confronti di quest'ultimo imputato. Ritenuto che il motivo di impugnazione con cui i ricorrenti eccepiscono l'erronea applicazione dell'art. 494 cod. pen. conseguente al mancato assorbimento della condotta di cui al capo C) nel reato di truffa di cui al capo A) è manifestamente infondato.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH ABRAMO nato a TREVISO il 27/11/1995 HUDOROVICH ADRIANO nato a AFRAGOLA il 20/02/1952 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 12/07/2022, in parziale riforma della sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 640, 56, 629 e 494 cod. pen. emessa dal Tribunale di Treviso in data 26/01/2022 nei confronti di HUDOROVICH ABRAMO e HUDOROVICH ADRIANO, ha ridotto la pena irrogata nei confronti di quest'ultimo imputato. Ritenuto che il motivo di impugnazione con cui i ricorrenti eccepiscono l'erronea applicazione dell'art. 494 cod. pen. conseguente al mancato assorbimento della condotta di cui al capo C) nel reato di truffa di cui al capo A) è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con il reato di truffa in considerazione della diversità dei beni giuridici protetti dalle due norme incriminatrici (vedi Sez. 5, n. 11918 del 20/01/2016, Incalza, Rv. 266382 - 01, in motivazione; Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventimiglia, Rv. 279647 - 01). Ritenuto che il motivo di impugnazione con cui i ricorrenti lamentano l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale è del tutto generico e non consentito in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale in ragione della modalità dei fatti, del comportamento posteriore al reato, della mancata resipiscenza, dell'intensità del dolo e del significativo danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci