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Ordinanza — n. 35113/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; court rejects lack of motivation regarding penalty under Art. 546 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35113/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, dismissing the appellant's complaints about the lower court's reasoning and sentencing. The appellant argued that the appellate court failed to properly address his criminal responsibility and the specific calculation of the penalty under Article 546 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims as generic and insufficient, noting that the lower court had adequately motivated its decision based on the gravity of the fraud and the defendant's prior record, which does not require a detailed explanation for a standard sentence.

Regesto Legislator

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Art. 546 c.p.p.; Art. 133, 133-bis c.p.: The appeal must be specific and not merely reiterative of grievances already refuted; the sentencing judge's discretion is sufficient if the gravity of the crime or the offender's capacity to offend is cited, without needing a detailed explanation unless the sentence is significantly above the statutory minimum.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal lack of motivation penalty sentencing discretion Article 546 Code of Criminal Procedure difetto di motivazione scemata imputabilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 546 c.p.p.
Rilevato che il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 546 cod.
Art. 133 c.p.
Art. 133-bis c.p.
art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13 ottobre 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Avellino, in data 9 marzo 2022, ha condannato Gennaro CASOLA in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 546 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 546 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASOLA GENNARO nato a NAPOLI il 09/11/1996 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; NN.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13 ottobre 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Avellino, in data 9 marzo 2022, ha condannato Gennaro CASOLA in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 546 cod. proc. pen. nonché la carenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui al capo 2) dell'imputazione ed in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Ritenuto che i motivi di ricorso sono generici ed aspecifici in quanto meramente reiterativi di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha confutato, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le doglianze addotte con l'atto di appello.

Ritenuto che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine alla truffa commessa in danno di Stella TARANTO (dichiarazioni rese dalla persona offesa, riconoscimento fotografico effettuato dalla TARANTO, modalità della condotta analoghe a quelle poste in essere in danno di Teresa CORRADO), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i motivi di appello (vedi pag. 4 della sentenza impugnata).

Ritenuto, inoltre, che la difesa si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante l'oggettiva gravità della condotta, l'intensità del dolo, l'entità del danno cagionato alle persone offese ed il precedente specifico a carico del ricorrente (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità del ricorso.

Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami, come nel caso di specie, la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243-01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.